Il regime dell’imposta sostitutiva entra nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi italiano (D.Lgs. 117/2026): da norma provvisoria a regola fissa. Ecco chi può sceglierla, come si calcola e cosa mettere in conto prima di optare.
Per le decine di migliaia di frontalieri — i lavoratori che risiedono nella fascia di confine italiana e ogni giorno raggiungono il posto di lavoro in Svizzera — una delle poche certezze fiscali degli ultimi anni diventa strutturale. La possibilità di pagare in Italia un’imposta sostitutiva del 25% sul prelievo già subito oltre confine non è più appesa a un decreto a termine: con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo, la misura entra nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e, dal periodo d’imposta 2027, smette di essere una norma in trasferta.
L’intervento non introduce nulla di nuovo: riordina. L’opzione era già stata prevista dall’articolo 6 del decreto legge 113/2024 (il cosiddetto «decreto Omnibus», poi convertito nella legge 143/2024) per correggere una distorsione nata con il nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera del 2023. Da allora la disciplina era rimasta isolata in un provvedimento a sé. Con l’inserimento nel Tuir cambia lo status, non il contenuto: la regola diventa permanente e trova posto nel testo che, per la prima volta in quarant’anni, sostituisce integralmente il vecchio D.P.R. 917/1986, riorganizzando la materia in 377 articoli e nove allegati.
Come funziona l’imposta sostitutiva
Il meccanismo non cambia di una virgola rispetto a quanto già in vigore dal 2024. Chi ha i requisiti può sostituire l’Irpef e le addizionali regionali e comunali italiane con un’imposta pari al 25% di quanto già trattenuto in Svizzera — a titolo di imposta alla fonte — sui redditi da lavoro dipendente. Non è un’aliquota che si aggiunge, ma un prelievo parametrato su ciò che è già stato versato oltre confine.
C’è però un costo da soppesare prima di esercitare l’opzione: una volta scelta, le imposte pagate in Svizzera non sono più utilizzabili come credito d’imposta in Italia. Vengono sostituite dal nuovo regime. Per chi ha redditi elevati o una situazione familiare che in dichiarazione ordinaria consente deduzioni consistenti, il conto va rifatto caso per caso.
Chi può scegliere il regime
La platea resta quella disegnata nel 2024 e non si allarga. Possono optare i lavoratori dipendenti che soddisfano tutti questi requisiti:
- Residenza in uno dei Comuni di confine individuati dagli allegati del Tuir, rientranti nella definizione di frontaliere fissata dall’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020;
- Storia lavorativa: aver già lavorato in Svizzera — nei Cantoni Ticino, Grigioni o Vallese, alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero — tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023;
- Modalità di tassazione: redditi assoggettati secondo l’articolo 3 dell’Accordo, cioè con imposta alla fonte sull’80% della base imponibile.
È, in sostanza, la platea dei cosiddetti «vecchi frontalieri»: chi con il precedente accordo del 1974 sarebbe stato considerato frontaliere a tutti gli effetti e che il nuovo perimetro dei 20 chilometri rischiava di penalizzare. Chi risiede invece nei Comuni aggiunti dal 2024 non rientra nel vecchio regime, ma può a sua volta optare per la sostitutiva al 25%, evitando la doppia imposizione che colpisce i nuovi frontalieri.
| Chi rientra | Come è tassato |
|---|---|
| «Vecchi» frontalieri (lavoro in CH 31.12.2018 – 17.07.2023) | Tassazione esclusiva in Svizzera oppure opzione imposta sostitutiva 25% |
| «Nuovi» frontalieri (contratto dopo il 17.07.2023) | Imposta alla fonte in CH sull’80% + dichiarazione in Italia, con credito d’imposta |
Resta il contributo alla sanità italiana
Attenzione a un punto spesso frainteso: chi sceglie la flat tax non si libera del contributo al Servizio sanitario nazionale italiano introdotto dalla legge di Bilancio 2024. Continua a versarlo alla propria Regione di residenza, con un’unica agevolazione: il 20% di quanto pagato è detraibile dall’imposta sostitutiva dovuta. Anche qui il nuovo Tuir si limita a recepire e coordinare regole già esistenti.
Cosa fare ora
Non serve correre. La disposizione è già in vigore, ma comincerà a produrre effetti concreti solo con il periodo d’imposta 2027: c’è un anno di margine, utile soprattutto per verificare la propria posizione con calma. In pratica:
- Verifica i requisiti: controlla che il tuo Comune di residenza sia negli allegati del Tuir e di aver maturato il periodo lavorativo richiesto tra il 2018 e il 2023 (i criteri di base sono ricostruiti nella guida completa ai frontalieri).
- Fai due conti: confronta l’imposta sostitutiva del 25% con quanto pagheresti in dichiarazione ordinaria, ricordando che con l’opzione rinunci al credito d’imposta.
- Fatti assistere: per chi ha una posizione articolata, un consulente fiscale o un centro di assistenza è la strada più sicura prima di esercitare l’opzione.
Il valore della novità, in fondo, è soprattutto giuridico: portare la flat tax dentro il Tuir la sottrae alla provvisorietà dei decreti-legge e le dà un riferimento normativo unico. Per chi incassa lo stipendio in franchi ma spende in euro, però, il calcolo pratico resta lo stesso ogni anno: capire quale regime lascia più soldi in tasca. Il testo integrale del decreto è consultabile su Normattiva; per un quadro d’insieme sul funzionamento del prelievo è utile la scheda del Sole 24 Ore. [3]
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