Con il bitcoin a -20,93% in un mese e -43,08% in un anno, chi non vuole liquidare in perdita guarda al credito garantito da cripto. Ma finanziarsi con capitale di terzi è uno dei cinque criteri che l’AFC usa per stabilire chi è commerciante professionale: ecco cosa succede alla dichiarazione d’imposta e come si calcola la soglia di chiamata a margine.
Il Bitcoin è scambiato intorno ai 65’000 dollari, in rialzo di circa l’1% nelle ultime 24 ore ma su livelli che restano lontanissimi dal record di 126’198 dollari toccato nell’ottobre 2025. I numeri della performance dicono tutto: -2,77% in una settimana, -20,93% in un mese, -29,95% in sei mesi e -43,08% in un anno. La capitalizzazione dell’intero mercato cripto è scesa a circa 2’310 miliardi di dollari e l’indice di sentiment resta in territorio di paura estrema.
Per chi detiene cripto da anni e ha bisogno di liquidità il problema è concreto: vendere adesso significa consolidare una perdita rispetto ai massimi. Da qui l’interesse per una soluzione che le banche svizzere stanno portando dentro il perimetro regolamentato: il prestito garantito da criptovalute, cioè un credito in franchi, euro o dollari erogato depositando bitcoin a garanzia, senza cederne la proprietà.
Come funziona un credito garantito da cripto
Il meccanismo ricalca quello del credito lombard su titoli tradizionali, con una differenza sostanziale: la volatilità del collaterale. Il rapporto fra importo prestato e valore della garanzia — il loan-to-value, LTV — viene tenuto basso proprio per assorbire gli scossoni. Un esempio con i prezzi di oggi rende l’idea: chi deposita 1 BTC a 65’000 dollari e ottiene un prestito a un LTV del 50% riceve circa 32’500 dollari. Se la soglia di liquidazione contrattuale è fissata a un LTV dell’80%, la chiamata a margine scatta con il bitcoin sotto i 40’600 dollari circa, cioè dopo una discesa di poco più di un terzo. Non è uno scenario teorico: dai massimi di ottobre a oggi il bitcoin ha perso quasi la metà del proprio valore e ha rotto il supporto dei 60’000 dollari a inizio luglio.
Sul fronte svizzero il tema è entrato nel perimetro bancario vigilato. Sygnum, banca con licenza FINMA, ha annunciato con la piattaforma Debifi il prodotto MultiSYG: un prestito garantito da bitcoin costruito su un portafoglio multi-firma a cinque partecipanti, in cui servono tre firme per muovere il collaterale e il cliente conserva una delle chiavi. L’obiettivo dichiarato è dare una garanzia crittografica contro la re-ipotecazione, cioè contro il riutilizzo del collaterale da parte del creditore — la pratica che ha fatto saltare diversi operatori cripto non regolamentati nel 2022. Il lancio era previsto nella prima metà del 2026 ed è rivolto a clientela istituzionale e patrimoni importanti: per il risparmiatore comune l’offerta resta prevalentemente quella di piattaforme estere fuori dalla vigilanza svizzera, con tutto ciò che ne consegue in caso di insolvenza dell’operatore. Su questo la FINMA ha già alzato l’asticella, con la guidance sulla custodia e con le due nuove categorie di licenza in arrivo.
Il nodo fiscale: i cinque criteri dell’AFC
Qui sta la parte che riguarda tutti, non solo chi ha portafogli a sei zeri. In Svizzera la plusvalenza realizzata da un investitore privato resta esente da imposta. L’esenzione però cade se il contribuente viene qualificato come commerciante professionale di titoli: in quel caso il guadagno diventa reddito da attività lucrativa indipendente, imponibile e per giunta soggetto a contributi AVS.
Il perimetro è definito dalla circolare n. 36 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, pubblicata il 27.07.2012 e aggiornata il 10.10.2023, che l’autorità applica anche alle criptovalute. La circolare fissa cinque condizioni cumulative: se sono tutte rispettate, il contribuente è considerato d’ufficio investitore privato.
- i titoli sono detenuti da almeno sei mesi;
- il volume delle transazioni dell’anno non supera cinque volte il valore del portafoglio a inizio periodo;
- gli utili in capitale rappresentano meno del 50% del reddito netto del periodo fiscale;
- gli investimenti non sono finanziati con capitale di terzi, oppure i redditi imponibili da sostanza generati dai titoli superano gli interessi passivi;
- i derivati sono usati soltanto per coprire posizioni già in portafoglio.
Il quarto punto è quello che riguarda direttamente i prestiti garantiti da cripto, ed è più insidioso di quanto sembri. La seconda parte della condizione — redditi da sostanza superiori agli interessi passivi — è pensata per azioni e obbligazioni, che pagano dividendi e cedole. Il bitcoin non genera alcun reddito da sostanza: chi si indebita usandolo come garanzia non ha nulla da opporre agli interessi passivi, e quel criterio salta per costruzione.
Attenzione a non leggerlo come un automatismo: mancare uno dei cinque paletti non trasforma di per sé il contribuente in commerciante professionale. Significa che il caso esce dal porto sicuro e viene esaminato nel complesso, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, con un margine di apprezzamento che varia da cantone a cantone. È comunque una posizione di partenza tutt’altro che neutra, da chiarire con l’autorità fiscale cantonale prima di firmare, non dopo.
Cosa cambia nella dichiarazione d’imposta
Il credito garantito da cripto tocca tre righe della dichiarazione.
- Sostanza. Le criptovalute vanno dichiarate al valore del 31 dicembre, con i corsi di fine anno pubblicati dall’AFC. Restano nella sostanza imponibile anche se vincolate a garanzia.
- Debiti. L’importo del prestito è un debito e si deduce dalla sostanza imponibile ai fini dell’imposta cantonale e comunale: l’effetto sulla sostanza netta è in larga parte neutro.
- Interessi passivi. Deducibili dal reddito, ma solo fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili aumentati di 50’000 CHF.
Va ricordato l’altro lato della medaglia dell’esenzione svizzera: se la plusvalenza privata non è tassata, la minusvalenza non è deducibile. Chi liquida in perdita non porta nulla in deduzione, e vale anche quando la vendita è forzata da una chiamata a margine. È lo stesso principio di simmetria che si applica agli interessi e ai proventi da lending e DeFi, che invece restano reddito imponibile.
Le quattro verifiche prima di firmare
- Chi è la controparte. Un operatore vigilato dalla FINMA e un exchange estero non offrono le stesse tutele in caso di fallimento.
- Dove finisce il collaterale. Chiedere per iscritto se la garanzia può essere re-ipotecata o prestata a terzi, e con quale struttura di custodia.
- A quale prezzo scatta la liquidazione. Farsi indicare la soglia in dollari o franchi, non solo in percentuale di LTV, e confrontarla con l’escursione dell’ultimo anno.
- Cosa ne pensa il fisco cantonale. Un ruling preventivo costa poco rispetto al rischio di vedersi riqualificare anni di operatività.
Il contesto di mercato resta del resto incerto: i flussi degli ETF spot americani sono tornati positivi a metà luglio dopo otto settimane consecutive di deflussi, ma il saldo del mese è ancora negativo. Prima di trasformare una posizione in cripto in una garanzia bancaria, conviene assumere che la volatilità dei prossimi mesi somigli a quella degli ultimi dodici.
Le quotazioni citate sono indicative al momento della pubblicazione e non costituiscono una raccomandazione d’investimento. Per il dato aggiornato si possono consultare le quotazioni cripto in tempo reale; per il quadro di vigilanza svizzero il sito della FINMA e, per la prassi fiscale federale, le circolari dell’AFC.
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