Dal 6 aprile 2027 Londra applica il regime «no gain, no loss» a prestiti e pool di liquidità in criptovalute, coinvolgendo 700’000 contribuenti. Per chi detiene cripto in Svizzera il quadro è diverso — e per certi versi più favorevole: ecco cosa resta esente e cosa invece l’AFC considera reddito imponibile.
Il fisco britannico ha appena riscritto una delle regole più contestate sulla tassazione della finanza decentralizzata. In una nota pubblicata lunedì 13 luglio, l’agenzia delle entrate del Regno Unito (HMRC) ha stabilito che depositare criptovalute in un protocollo di prestito o in una pool di liquidità non farà più scattare l’imposta sui capital gains al momento del deposito, ma solo quando l’investitore vende o converte davvero l’asset. È il cosiddetto principio del «no gain, no loss»: la finanza decentralizzata — l’ecosistema di prestiti e scambi automatici costruito soprattutto su Ethereum — smette di generare un evento fiscale ogni volta che i token si spostano da un portafoglio a uno smart contract.
La misura entra in vigore il 6 aprile 2027 e, secondo le stime dello stesso HMRC, riguarda circa 700’000 contribuenti britannici. Non è un taglio d’imposta, ma un rinvio: l’imposta resta dovuta, semplicemente si paga più tardi, quando avviene una vera «cessione economica». Un cambiamento che chiude un problema nato dalle linee guida del 2022, quando il semplice conferimento di token in una pool poteva essere letto come una vendita — e quindi tassato — pur senza che l’investitore avesse incassato nulla.
Cosa ha deciso davvero Londra
La nuova disciplina copre tre situazioni tipiche della DeFi. Il italicoprestitoitalico di token dello stesso tipo di quelli conferiti viene trattato in regime «no gain, no loss». Nelle operazioni di prestito con garanzia, i token presi a prestito si considerano acquistati al valore di mercato del momento e il collaterale è ignorato ai fini dell’imposta. Per i market maker automatici — le pool gestite da smart contract — chi entra conferendo token dello stesso tipo non genera plusvalenza; all’uscita, il trattamento resta neutro nella misura in cui si ritira la stessa quantità inizialmente versata. Solo la italicodifferenzaitalico fra quanto conferito e quanto riottenuto fa emergere un guadagno o una perdita tassabile.
Nel Regno Unito, oggi, la cessione di cripto è soggetta all’imposta sui capital gains con aliquote del 18% per i redditi bassi e del 24% per quelli alti. La riforma non tocca queste aliquote: si limita a spostare in avanti il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
E in Svizzera? Le plusvalenze private restano esenti
Per chi vive in Svizzera la notizia britannica è utile soprattutto come occasione per chiarire un punto che sfugge a molti: qui il problema che Londra risolve nel 2027 quasi non si pone. Per l’investitore privato, infatti, le plusvalenze da criptovalute sono in linea di principio esenti da imposta sul reddito — non semplicemente rinviate, ma escluse. Che il guadagno emerga da una vendita in franchi, da uno scambio fra token o dall’uscita da una pool, per il piccolo detentore non professionale l’imposta sull’utile in conto capitale semplicemente non c’è. È il tratto che rende la Confederazione una delle giurisdizioni più leggere sul fronte cripto, come raccontiamo nella nostra guida al fisco delle criptovalute in Svizzera e nel confronto fra i Paesi che tassano meno gli asset digitali.
Attenzione però a non leggere «esenzione» come «zona franca». Dietro l’apparente semplicità ci sono tre insidie che riguardano proprio chi usa la DeFi in modo attivo.
Cosa invece paghi: reddito, sostanza e la qualifica di professionista
Il primo fronte è il reddito. Gli interessi da prestito di cripto, i rendimenti da liquidity mining e più in generale i italicoyielditalico della finanza decentralizzata — così come le ricompense da staking (il meccanismo per cui si «bloccano» token per contribuire alla sicurezza della rete in cambio di una remunerazione) e i proventi da mining — sono per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) reddito imponibile, da dichiarare al valore di conversione al momento dell’accredito. È la stessa logica che spieghiamo parlando di chi fa staking dalla Svizzera: la plusvalenza sul capitale è esente, ma la «cedola» che il protocollo distribuisce no.
Il secondo fronte è l’imposta sulla sostanza. Le cripto vanno indicate fra i beni mobili e concorrono al patrimonio imponibile cantonale al valore del 31 dicembre. Anche i token conferiti in una pool restano sostanza tassabile: il deposito non li fa sparire dal radar del fisco.
Il terzo, il più delicato per chi opera intensamente in DeFi, è la qualifica di commerciante professionale. L’AFC valuta caso per caso, guardando indizi come la detenzione media sotto i sei mesi, un volume annuo di transazioni superiore a cinque volte il valore iniziale del portafoglio, il ricorso alla leva o a capitale di terzi. Se scatta questa qualifica, l’esenzione salta e le plusvalenze diventano reddito da attività lucrativa, con tanto di contributi sociali. Proprio le operazioni ripetute di lending e liquidity providing — che nel Regno Unito diventano fiscalmente «neutre» — in Svizzera possono al contrario avvicinare l’investitore alla soglia della professionalità.
Le 4 cose da sapere
- Regno Unito: dal 6 aprile 2027 conferire cripto in prestiti o pool non è più una cessione tassabile; l’imposta sui capital gains (18-24%) si paga solo alla vendita reale.
- Svizzera, plusvalenze: per il privato non professionale l’utile in conto capitale è esente, sempre, non solo rinviato.
- Svizzera, redditi: interessi da lending, yield DeFi e ricompense da staking sono reddito imponibile e vanno dichiarati all’AFC.
- Sostanza e professionalità: le cripto pesano sull’imposta sulla sostanza al 31.12; l’attività troppo intensa rischia la qualifica di commerciante professionale, che cancella l’esenzione.
C’è infine il fattore trasparenza. La Svizzera ha aderito al CARF, lo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni sui conti in cripto-attività, con i primi scambi di dati con i fisci esteri attesi dal 2027 — lo stesso anno in cui parte la riforma britannica. Per il frontaliero che dichiara anche in Italia vale la pena ricordare che oltre confine il regime è più severo, con un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze cripto che il quadro svizzero non prevede.
La finanza decentralizzata resta un terreno dove le regole fiscali si stanno assestando Paese per Paese: la mossa di Londra allinea l’imposta alla sostanza economica delle operazioni, mentre la Svizzera parte da un’esenzione di fondo ma tassa con puntualità redditi e patrimonio. Prima di strutturare posizioni DeFi complesse — pool, prestiti garantiti, farming a leva — conviene una consulenza fiscale mirata e la consultazione della scheda dell’AFC sulle criptovalute.
italicoLe informazioni fiscali qui riportate hanno carattere generale, si riferiscono al quadro noto al momento della pubblicazione e non sostituiscono una consulenza professionale; le situazioni DeFi complesse vanno valutate caso per caso.italico
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