L’opposizione è gratuita, non va motivata e si può dichiarare anche a voce a chi ti consegna il documento. Ecco i due termini da non confondere, quanto costa la procedura, quanto ti lascia in tasca un pignoramento del salario in Ticino e come togliere dal registro un’esecuzione ingiustificata con 40 CHF.
Arriva la raccomandata, oppure il postino te lo consegna in mano: un foglio con il tuo nome, un importo, il nome di chi sostiene di essere tuo creditore e la parola precetto esecutivo. È il momento in cui la maggior parte delle persone fa uno dei due errori peggiori: si spaventa e paga anche quando non deve, oppure infila la busta in un cassetto e aspetta. Entrambe le reazioni costano care, perché il calendario che parte in quel momento è cortissimo. Questa guida spiega, passo per passo, che cosa fare nei giorni immediatamente successivi alla notifica, che cosa succede se non fai nulla e come si rimedia dopo.
1. Un precetto esecutivo non prova che il debito esiste
Il primo punto è anche il più frainteso. Per far notificare un precetto esecutivo a qualcuno basta compilare una domanda d’esecuzione all’ufficio esecuzione del domicilio del debitore, indicare un importo in franchi svizzeri e descrivere sommariamente la causa del credito. L’ufficio non verifica nulla: il precetto viene allestito sulla base delle sole indicazioni del creditore, senza alcun esame del merito. Anche l’uso delle parole «creditore» e «debitore» è puramente tecnico e non significa che la pretesa sia fondata.
Tradotto: ricevere un precetto non vuol dire aver perso una causa né essere stati giudicati insolventi. Vuol dire che qualcuno ha pagato una tassa per mettere in moto la macchina statale del recupero crediti.
2. Dieci giorni e venti giorni: i due orologi da non confondere
Dalla notificazione partono due termini diversi, ed è qui che si concentra la maggior parte degli errori.
- 10 giorni per fare opposizione, cioè per contestare il credito. È il termine che conta se ritieni di non dover pagare.
- 20 giorni per pagare il credito e le spese di esecuzione, se invece la pretesa è giustificata.
Attenzione alle cosiddette ferie esecutive — i sette giorni prima e dopo Pasqua e Natale, oltre al periodo dal 15 al 31 luglio. In quelle finestre i termini continuano a decorrere, ma se la scadenza cade all’interno il termine è prorogato fino al terzo giorno dopo la loro fine. E se sei stato impedito di reagire senza tua colpa — un ricovero, un’assenza prolungata documentata — puoi chiedere all’autorità di vigilanza la restituzione del termine entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento, facendo contestualmente opposizione.
3. Come si fa opposizione: gratis, senza motivo, anche a voce
L’opposizione è l’atto più semplice e più sottovalutato di tutto il diritto esecutivo svizzero. Si dichiara immediatamente e verbalmente a chi ti consegna il precetto, oppure entro dieci giorni all’ufficio d’esecuzione competente, per scritto o a voce allo sportello. Tre cose da sapere, tutte a tuo favore:
- Non va motivata. Non devi spiegare perché contesti, né allegare prove. Basta dichiarare di fare opposizione.
- Non costa nulla e, se lo chiedi, l’ufficio ti rilascia gratuitamente un attestato della dichiarazione di opposizione. Chiedilo sempre: è la tua prova di aver reagito nei termini.
- Se contesti solo una parte del credito devi indicare l’importo esatto contestato. Se non lo fai, l’opposizione si considera riferita all’intero importo — il che, dal punto di vista del debitore, è di regola l’esito più prudente.
L’opposizione può essere ritirata in qualsiasi momento, ma una volta ritirata non si può più riproporre. Puoi inoltre chiedere all’ufficio d’invitare il creditore a produrre i mezzi di prova del suo credito: una richiesta gratuita che, di fronte a pretese costruite sul nulla, spesso basta a far finire lì la storia.
4. Dopo l’opposizione la palla passa al creditore
Con l’opposizione la procedura si blocca. Per sbloccarla il creditore deve andare davanti a un giudice e ottenere il rigetto dell’opposizione. Le strade sono tre:
- Rigetto definitivo: possibile se il credito si fonda su una sentenza esecutiva, su una decisione amministrativa svizzera cresciuta in giudicato o su un documento pubblico esecutivo.
- Rigetto provvisorio: possibile se il credito si fonda su un riconoscimento di debito, anche in semplice scrittura privata, o su un attestato di carenza di beni. In questo caso hai 20 giorni dalla decisione per reagire con l’azione di disconoscimento del debito, che porta il caso davanti al giudice ordinario e obbliga a esaminare il merito.
- Causa civile ordinaria: se nessuno dei due presupposti è dato, il creditore deve fare l’intero processo. Sui piccoli importi, spesso, non gli conviene.
In ogni momento puoi anche rivolgerti al tribunale del luogo dell’esecuzione per far accertare che il debito non esiste, che è stato estinto o che ti è stata concessa una dilazione.
5. Se non fai opposizione: continuazione, pignoramento e minimo d’esistenza
Trascorsi almeno 20 giorni dalla notifica e al massimo entro un anno, il creditore che non ha incontrato opposizione può chiedere la continuazione dell’esecuzione. Passato l’anno senza domanda di continuazione il precetto va in perenzione e la procedura si estingue. Per chi non è iscritto a registro di commercio la continuazione avviene in via di pignoramento; per le società e i titolari di ditte commerciali si passa invece per la comminatoria di fallimento, che è tutt’altra procedura.
Nella maggior parte dei casi l’ufficio pignora il reddito da lavoro, ordinando al datore di lavoro di versare direttamente la quota pignorabile. Quanto ti resta lo stabilisce la tabella per il calcolo del minimo di esistenza adottata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello con la circolare 35/2009, in vigore dal 1° settembre 2009. L’importo base mensile è questo:
| Situazione del debitore | Importo base mensile |
|---|---|
| Debitore che vive da solo | 1’200.00 CHF |
| Debitore monoparentale con obblighi di mantenimento | 1’350.00 CHF |
| Coniugi, unione domestica registrata o coppia con figli | 1’700.00 CHF |
| Per ogni figlio fino a 10 anni | 400.00 CHF |
| Per ogni figlio oltre i 10 anni | 600.00 CHF |
A questo importo si aggiungono la pigione effettivamente pagata, il riscaldamento e le spese accessorie, i premi della cassa malati, i contributi AVS/AI/IPG, assicurazione contro la disoccupazione, infortuni e cassa pensioni se non già dedotti dal salario, e le spese indispensabili legate alla professione. Restano fuori i premi delle assicurazioni non obbligatorie.
Due particolarità riguardano da vicino la Svizzera italiana. La prima: per i debitori frontalieri, cioè domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia, l’importo base è ridotto del 20%, una regola introdotta il 5 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2018. La seconda, valida per tutti: le imposte non entrano nel calcolo del minimo d’esistenza. Chi subisce un pignoramento del salario continua a dover pagare imposte cantonali e comunali con quello che resta, ed è il motivo per cui un pignoramento tende a generare nuovi debiti fiscali.
Alcuni beni sono comunque impignorabili: gli oggetti destinati all’uso personale del debitore e della famiglia, gli arnesi e le apparecchiature necessari alla professione, le rendite AVS e AI, le prestazioni complementari e i crediti non ancora esigibili della previdenza professionale. I beni mobili e gli immobili pignorati vengono invece realizzati, di regola, ai pubblici incanti.
6. Quanto costa la procedura (e chi la anticipa)
Le tasse sono fissate dall’ordinanza federale OTLEF e sono identiche in tutta la Svizzera. Per la stesura e la notifica di un precetto esecutivo o di una comminatoria di fallimento valgono questi importi:
| Ammontare del credito (CHF) | Tassa |
|---|---|
| fino a 100 | 21.00 CHF |
| da 100 a 500 | 34.00 CHF |
| da 500 a 1’000 | 54.00 CHF |
| da 1’000 a 10’000 | 74.00 CHF |
| da 10’000 a 100’000 | 104.00 CHF |
| da 100’000 a 1’000’000 | 204.00 CHF |
| oltre 1’000’000 | 414.00 CHF |
Le spese sono a carico del debitore, ma è il creditore a doverle anticipare. È un dettaglio che spiega perché su crediti molto piccoli e contestati la procedura si ferma spesso da sola: al creditore conviene solo se conta di incassare.
7. Il precetto resta cinque anni nel registro: come farlo sparire
Ogni procedura esecutiva è iscritta nel registro delle esecuzioni e resta consultabile da terzi per cinque anni. È lì che guardano il potenziale locatore quando presenti il dossier per un appartamento, la banca prima di concederti un credito e, in certi casi, il datore di lavoro: per questo vale la pena controllare periodicamente il proprio estratto del registro delle esecuzioni.
Qui va sfatato l’equivoco più diffuso: pagare non cancella l’esecuzione. L’annullamento va chiesto al creditore, che deve comunicare il suo accordo all’ufficio, oppure ottenuto con una decisione giudiziaria che accerti l’inesistenza del debito. Ecco perché, se paghi, conviene farlo direttamente all’ufficio esecuzione: il debito si riduce subito, senza aspettare la comunicazione del creditore, che peraltro non ha alcun obbligo legale di trasmetterla.
C’è però uno strumento che dal 1° gennaio 2019 protegge chi è stato escusso ingiustamente. Se hai fatto opposizione e sono passati tre mesi dalla notificazione del precetto senza che il creditore abbia avviato la procedura per il rigetto, puoi chiedere all’ufficio di non dare più notizia dell’esecuzione a terzi: è l’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF e la richiesta costa 40 CHF. L’iscrizione non sparisce dagli archivi, ma smette di comparire negli estratti. Se in seguito il creditore dimostra di aver comunque agito, l’esecuzione torna visibile.
Checklist: le 5 cose da fare quando ricevi un precetto
- Apri subito la busta e segna la data di notifica su un calendario: da lì partono 10 giorni per l’opposizione e 20 per il pagamento.
- Nel dubbio, fai opposizione. È gratuita, non va motivata, si può ritirare in seguito se scopri che il credito era fondato. Non farla è la scelta irreversibile.
- Chiedi l’attestato di opposizione all’ufficio: è gratuito e ti serve come prova.
- Se il debito è reale, paga all’ufficio esecuzione entro i 20 giorni e chiedi per scritto al creditore di far annullare l’esecuzione.
- Segna in agenda la data «notifica + 3 mesi»: se il creditore non ha fatto nulla, presenta la domanda di non comunicazione a terzi per 40 CHF.
Un’ultima raccomandazione. Se i precetti sono più di uno e la situazione è fuori controllo, la strada non è il silenzio ma la consulenza: gli uffici di esecuzione del Cantone rispondono alle domande di procedura e i consultori cantonali per la gestione dei debiti offrono un accompagnamento gratuito o a costi contenuti. Prima si interviene, più opzioni restano sul tavolo — perché dopo il pignoramento le regole non le scrivi più tu.
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