Ho lavorato in Italia e in Svizzera: la guida 2026 in 7 punti per capire quanto prenderò di pensione (e perché le due rendite restano sempre separate)

Claudio Galli

21 Agosto 2026 - 16:17

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Sommare i contributi non significa sommare le pensioni: la totalizzazione serve solo ad aprire il diritto, poi ogni Paese paga la sua quota. Vi spieghiamo come si calcola la parte svizzera con la scala delle rendite 44, quanto vale un anno mancante, a chi va inoltrata la domanda e dove si pagano le imposte sulla rendita AVS.

Ho lavorato in Italia e in Svizzera: la guida 2026 in 7 punti per capire quanto prenderò di pensione (e perché le due rendite restano sempre separate)

È la situazione di decine di migliaia di persone in Svizzera italiana: qualche anno di contributi versati in Italia, poi il passaggio in Ticino — o il percorso inverso, con il rientro in Lombardia dopo una carriera in Svizzera. La domanda che arriva puntuale attorno ai sessant’anni è sempre la stessa: i due periodi si sommano?

La risposta breve è sì, ma non nel senso che quasi tutti immaginano. Sommare i periodi non vuol dire ottenere una pensione sola più grande. Vediamo punto per punto cosa succede davvero.

1. Le due pensioni restano due, per tutta la vita

Il principio è questo: chi ha lavorato in due Paesi riceve due prestazioni distinte, una per ciascuno, versate da due enti diversi, in due valute diverse, con due date di decorrenza che possono non coincidere.

La Svizzera paga la sua rendita AVS — il primo pilastro, l’equivalente funzionale della pensione pubblica di base — calcolata soltanto sugli anni contributivi svizzeri. L’Italia paga la sua quota calcolata soltanto sugli anni italiani. Nessuno dei due sistemi «assorbe» l’altro e non esiste un ufficio che unifichi le due posizioni in un unico assegno.

Dal 1° giugno 2002, grazie all’Accordo sulla libera circolazione, nei rapporti fra la Confederazione e i Paesi UE valgono i regolamenti europei di sicurezza sociale: nessun contributo va perso, ma nessuno viene nemmeno trasferito da una parte all’altra.

2. A cosa serve davvero la totalizzazione

La totalizzazione entra in gioco solo in un caso: quando gli anni versati in un Paese non bastano ad aprire il diritto alla pensione di quel Paese. In quel caso si sommano i periodi esteri per raggiungere la soglia minima — ma l’importo resta calcolato unicamente sui contributi effettivamente versati lì. È il meccanismo del pro rata.

Un esempio rende l’idea. Chi ha 18 anni di contributi in Italia non raggiunge i 20 anni minimi richiesti per la pensione di vecchiaia italiana. Aggiungendo 26 anni svizzeri il requisito è ampiamente superato e il diritto si apre, ma l’INPS pagherà comunque una quota calcolata sui suoi 18 anni, non su 44.

Dal lato svizzero la soglia è molto più bassa: basta un anno intero di contribuzione per avere diritto a una rendita AVS. Per questo la totalizzazione, in pratica, serve quasi sempre a sistemare il lato italiano.

3. Come si calcola la parte svizzera: la scala delle rendite

L’AVS lavora con la cosiddetta scala delle rendite. Chi ha versato contributi senza lacune dal 1° gennaio successivo al compimento dei vent’anni fino all’età di riferimento ha una durata di contribuzione completa e rientra nella scala 44, che dà la rendita piena. Chi ha meno anni finisce in una scala parziale, da 1 a 43.

La regola pratica: ogni anno mancante toglie almeno un quarantaquattresimo della rendita, poco più del 2% a colpo. Chi ha 26 anni svizzeri prende in prima approssimazione 26/44 della rendita piena, cioè circa il 59%.

Gli importi in vigore dal 1° gennaio 2026, per una durata contributiva completa, sono questi:

Prestazione Minimo CHF/mese Massimo CHF/mese
Rendita di vecchiaia individuale 1’260.– 2’520.–
Rendita per i figli 504.– 1’008.–
Tetto per una coppia sposata 3’780.–

Il posizionamento fra minimo e massimo dipende dal reddito annuo medio determinante, cioè dalla media dei redditi rivalutati registrati sul conto individuale, a cui si aggiungono gli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Per toccare i 2’520 CHF serve una media di almeno 90’720 CHF l’anno; sotto i 15’120 CHF si resta al minimo.

Due dettagli che valgono soldi veri. Il primo: dal 2026 tutti i beneficiari di una rendita di vecchiaia ricevono a dicembre una 13ª mensilità pari a un dodicesimo della rendita annua — le rendite per superstiti, d’invalidità e per i figli restano invece a dodici mensilità. Il secondo: i periodi contributivi maturati fra i 17 e i 20 anni, i cosiddetti anni di gioventù, possono essere usati per colmare lacune successive. Chi ha iniziato a lavorare presto in Svizzera farebbe bene a verificarne la registrazione, esattamente come si fa quando si controllano le lacune contributive prima della pensione.

4. Un esempio con i numeri

Marco compie 65 anni nel 2026. Ha lavorato 18 anni in Italia e 26 in Svizzera, con un reddito annuo medio determinante di circa 60’000 CHF.

  • Lato svizzero: con quel reddito la rendita completa da tabella sarebbe di 2’117 CHF al mese. Marco è però in scala 26, quindi riceve circa 1’251 CHF mensili, più altrettanti a dicembre come 13ª.
  • Lato italiano: i suoi 18 anni non aprirebbero il diritto da soli. Con la totalizzazione il diritto si apre, e l’INPS liquida una quota pro rata sui soli 18 anni italiani.
  • Totale: due accrediti separati, con due calcoli indipendenti e — attenzione — due decorrenze diverse, perché l’età di riferimento svizzera e quella italiana non coincidono.

5. Una sola domanda, nel Paese in cui si vive

Qui sta l’errore più diffuso: presentare due domande separate, una per Paese. Non serve, e anzi rallenta la pratica.

La regola è che la domanda si presenta nello Stato di residenza e attiva automaticamente la procedura di notifica in tutti gli Stati interessati. Chi vive in Ticino si rivolge alla cassa di compensazione che ha riscosso i contributi (l’indirizzo lo dà il datore di lavoro); chi vive in Italia passa dall’INPS, che coordina la pratica con la Cassa svizzera di compensazione di Ginevra, l’ente competente per i beneficiari residenti all’estero.

Sui tempi conviene abbondare: l’opuscolo federale indica tre-quattro mesi di anticipo, la Cassa federale di compensazione ne raccomanda cinque o sei, e per una pratica internazionale sei mesi è il minimo ragionevole.

La riscossione è comunque flessibile: si può anticipare dai 63 anni (dai 62 per le donne nate fra il 1961 e il 1969) o rinviarla da uno a cinque anni. L’età di riferimento resta 65 anni per gli uomini, mentre per le donne sale di tre mesi all’anno fino al 2028, quando diventerà uniforme a 65 anni per tutti.

6. Il 2° pilastro se si torna in Italia

L’AVS non è tutto. Chi ha lavorato come salariato in Svizzera ha quasi certamente anche un avere di previdenza professionale, cioè il 2° pilastro (LPP).

Chi lascia definitivamente la Svizzera per un Paese UE e vi risulta assoggettato alla previdenza obbligatoria locale non può farsi versare tutto in contanti: solo la parte sovraobbligatoria è rimborsabile, mentre la parte obbligatoria resta su un conto o una polizza di libero passaggio in Svizzera fino all’età di riferimento, o al massimo cinque anni prima. È una regola che sorprende molti e che vale la pena conoscere prima di firmare le dimissioni: ne abbiamo parlato in dettaglio nella nostra guida su cosa fare del 2° pilastro quando si cambia lavoro.

Un’altra cosa da mettere in conto: le prestazioni complementari all’AVS e all’AI, che in Ticino integrano le rendite più basse, non sono esportabili. Chi trasferisce la residenza all’estero le perde, anche se ne aveva diritto: la guida alle prestazioni complementari spiega chi rientra nei parametri finché resta in Cantone.

7. Dove si pagano le imposte

Le due direzioni funzionano in modo speculare.

Rendita svizzera incassata da un residente in Italia: le somme riconducibili al 1° e al 2° pilastro sono soggette a una ritenuta del 5% a titolo d’imposta, se il pagamento transita da un intermediario finanziario italiano. Se la rendita viene accreditata su un conto svizzero senza intermediario italiano, l’imposta va autoliquidata in dichiarazione dei redditi.

Pensione italiana incassata da un residente in Svizzera: la convenzione contro le doppie imposizioni del 9 marzo 1976 stabilisce che le pensioni private sono imponibili soltanto nello Stato di residenza, quindi in Svizzera. Fanno eccezione le pensioni di fonte pubblica, che restano tassate nello Stato che le paga.

La checklist prima di iniziare

  • Chiedete l’estratto del conto individuale AVS a tutte le casse di compensazione presso cui avete versato: è gratuito e mostra le eventuali lacune.
  • Recuperate l’estratto contributivo italiano dal fascicolo previdenziale INPS e verificate che i periodi esteri risultino segnalati.
  • Contate gli anni: confrontate quelli svizzeri con il numero richiesto alla vostra classe d’età per capire in quale scala finirete.
  • Presentate una sola domanda, nel Paese in cui risiedete, con almeno sei mesi di anticipo.
  • Non dimenticate il 2° pilastro e, se avete versamenti volontari in corso, il pilastro 3a con i suoi limiti di deduzione.

Un’ultima raccomandazione: i calcoli riportati qui sono approssimazioni utili a farsi un’idea. La rendita definitiva è vincolante solo al raggiungimento dell’età di riferimento, quando tutti gli elementi sono noti: per una simulazione seria usate il calcolatore ufficiale della Confederazione o chiedete una stima alla vostra cassa di compensazione.

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