Il Parlamento ha approvato il CARF, lo standard OCSE che estende ai conti in criptovaluta lo scambio automatico di informazioni già in vigore per i conti bancari. Il Consiglio federale ha però rinviato il primo invio di dati al 2027: ecco chi comunicherà cosa, verso quali Paesi, e perché la tassazione per chi vive in Svizzera non cambia.
La Svizzera si prepara ad aprire una finestra sui conti in criptovaluta dei propri residenti verso il resto del mondo. Il Parlamento federale ha approvato, il 26 settembre 2025, l’adesione al CARF – il Crypto-Asset Reporting Framework, lo standard dell’OCSE che estende agli asset digitali lo stesso scambio automatico di informazioni (AEOI) già applicato ai conti bancari dal 2017. Un mese più tardi, però, il Consiglio federale ha deciso di frenare: il 26 novembre 2025 ha stabilito che le disposizioni sulle cripto-attività non si applicano nel 2026, spostando il primo invio di dati alle autorità fiscali estere al 2027 al più presto.
Per chi detiene Bitcoin, Ethereum o stablecoin, il messaggio è che la stagione in cui un portafoglio cripto restava di fatto invisibile al fisco estero volge al termine. Non subito, ma con una data ormai fissata.
Che cosa cambia con il CARF
Il meccanismo ricalca quello già collaudato per i conti in banca. I fornitori di servizi su cripto-attività – exchange, piattaforme di trading, custodi – che operano sotto la giurisdizione svizzera dovranno raccogliere e trasmettere all’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni) i dati identificativi dei clienti e i saldi dei loro conti. L’AFC girerà poi quelle informazioni alle autorità fiscali del Paese in cui il cliente è fiscalmente residente, ricevendone in cambio i dati speculari sui propri contribuenti.
In pratica: se un residente di un Paese estero detiene cripto su una piattaforma svizzera, il suo Stato di residenza lo saprà. E, viceversa, un residente in Svizzera con un conto cripto all’estero, in una delle giurisdizioni aderenti, vedrà quei dati arrivare all’AFC. Il segreto che di fatto ancora avvolge molte posizioni in valuta digitale viene sostituito da un flusso di informazioni annuale e automatico.
Il rinvio deciso dal Consiglio federale non è un ripensamento politico: serve a costruire l’infrastruttura tecnica per lo scambio e a chiudere le discussioni con i partner sugli standard di sicurezza e riservatezza dei dati. L’impianto legislativo resta.
Verso quali Paesi viaggeranno i dati
La Confederazione prevede di scambiare le informazioni con circa 74 giurisdizioni partner: tutti gli Stati membri dell’Unione europea, il Regno Unito e la maggior parte dei Paesi del G20, tra cui Giappone, Australia e Canada. Il perimetro coincide in larga parte con quello già attivo per i conti bancari, con la differenza che ora entra in gioco il capitolo cripto.
Per il lettore ticinese la rilevanza è concreta: la fascia di confine e i legami quotidiani con l’Italia rendono frequente il caso di chi ha posizioni fiscali o conti su entrambi i lati della frontiera. Con il CARF, tenere cripto "sull’altra sponda" senza dichiararle diventa una strategia a scadenza.
Cosa NON cambia per chi vive in Svizzera
Attenzione a non confondere trasparenza con tassazione. Il CARF riguarda lo scambio di dati, non le aliquote. Per il residente in Svizzera la sostanza fiscale resta quella nota: come ricordiamo nella guida al fisco e alle criptovalute, per l’investitore privato la plusvalenza da rivendita resta esente da imposta sul reddito (ma la perdita non è deducibile).
Restano invece reddito imponibile i proventi da staking, mining e airdrop, da dichiarare al valore di mercato nel momento in cui vengono accreditati – un principio che vale anche per gli interessi da lending e per i prodotti di finanza decentralizzata, come abbiamo spiegato nel confronto sulla tassazione della DeFi. Le criptovalute vanno inoltre indicate nella dichiarazione come sostanza, al valore di fine anno fissato dall’AFC, e sono soggette all’imposta cantonale sul patrimonio, che varia in genere fra lo 0,3% e l’1% a seconda del Cantone.
Il vero effetto del CARF, quindi, non è far pagare di più: è rendere molto più difficile non dichiarare. Chi già mette in ordine sostanza e redditi cripto nella propria dichiarazione non deve fare nulla di diverso.
Le cose da sapere
- Il CARF estende ai conti cripto lo scambio automatico di informazioni già attivo per le banche dal 2017.
- Approvato dal Parlamento il 26 settembre 2025, con primo invio di dati rinviato dal Consiglio federale al 2027.
- Scambio previsto con 74 giurisdizioni: tutta l’UE, il Regno Unito e gran parte del G20.
- A comunicare saranno i fornitori di servizi cripto sotto giurisdizione svizzera, tramite l’AFC.
- La tassazione in Svizzera non cambia: plusvalenze private esenti, staking/mining/airdrop come reddito, cripto come sostanza cantonale.
Cosa fare adesso
C’è oltre un anno di tempo, ma il momento per fare ordine è questo. Chi detiene cripto su piattaforme estere e non le ha mai indicate in dichiarazione ha una finestra per regolarizzare la propria posizione prima che i dati inizino a circolare. Vale la pena tenere traccia di acquisti, vendite, ricompense da staking e valori di fine anno, e in caso di dubbi rivolgersi all’autorità di tassazione del proprio Cantone. Il quadro regolatorio, del resto, si sta stringendo su più fronti: la FINMA sta portando gli operatori cripto sotto vigilanza diretta con due nuove categorie di licenza.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza fiscale o d’investimento. Per la propria posizione conviene rivolgersi all’autorità di tassazione cantonale o alla pagina dedicata dell’AFC. Per i valori aggiornati sono utili le quotazioni delle criptovalute in tempo reale.
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