In Svizzera chi rivende cripto in guadagno non paga nulla, ma chi mette i token in staking sì: i premi valgono come reddito imponibile, al prezzo del giorno in cui arrivano sul portafoglio. Ecco come funziona, cosa va dichiarato e gli errori da evitare per chi vive in Ticino.
È una delle asimmetrie che confonde di più chi detiene cripto in Svizzera: se compri Ethereum e lo rivendi mesi dopo con un guadagno, da privato non paghi un centesimo di imposta su quella plusvalenza. Ma se nello stesso periodo lasci gli stessi token in staking – cioè li blocchi su una blockchain Proof-of-Stake per contribuire alla sicurezza della rete e incassare una ricompensa, oggi intorno al 3% lordo annuo per Ether – quei premi sono reddito imponibile, e vanno dichiarati. La regola vale uguale a Lugano, a Bellinzona o a Zurigo, perché nasce a livello di Confederazione.
Plusvalenze esenti, premi tassati: la regola che spiazza
Il punto di partenza è il principio che rende la Svizzera attraente per chi investe: per l’investitore privato l’utile in capitale sulla sostanza mobiliare è esente da imposta. Vendi in guadagno azioni, obbligazioni o cripto detenute a titolo privato e quel guadagno non entra nella dichiarazione come reddito. È lo stesso meccanismo per cui le plusvalenze private sulle cripto restano esenti.
I premi da staking, però, non sono una plusvalenza: sono un provento da sostanza mobiliare. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) li qualifica come reddito ai sensi dell’art. 20 della Legge sull’imposta federale diretta, esattamente come gli interessi di un conto. Lo stesso trattamento si applica a mining, lending e airdrop: tutto ciò che genera un flusso nuovo di token, e non un semplice apprezzamento di prezzo, è reddito.
Quando scatta l’imposta: conta il valore del giorno
Il momento che fa fede è l’afflusso: l’imposta si calcola sul valore venale del premio nel momento in cui viene accreditato sul wallet o in cui matura il diritto a riceverlo. Se in un dato giorno incassi premi di staking per un controvalore di 200 CHF, sono 200 franchi che si sommano al reddito ordinario di quell’anno, a prescindere da cosa farà il prezzo dopo. Se sei un frontaliere – chi vive in Svizzera ma lavora oltre confine, o viceversa – la regola del domicilio fiscale resta determinante: la dichiarazione segue il Cantone di residenza, non l’exchange usato.
Per la conversione, l’AFC pubblica ogni anno i corsi di fine periodo delle principali criptovalute. Per i token meno liquidi, dove un corso ufficiale non esiste, si usa il prezzo della piattaforma su cui sono stati acquistati.
L’angolo svizzero: la sostanza al 31 dicembre e il rischio "commerciante"
A parte il reddito da staking, c’è la seconda imposta che riguarda tutti i detentori: le cripto sono sostanza mobiliare e vanno dichiarate al valore venale al 31 dicembre, dove confluiscono nell’imposta sulla sostanza, di competenza cantonale e comunale. È una voce separata dai premi e si paga ogni anno anche se non hai venduto né messo nulla in staking.
Attenzione poi al confine più insidioso: l’esenzione delle plusvalenze vale solo per il privato. Chi opera in modo intensivo – alti volumi, detenzioni brevissime, uso massiccio della leva, attività sistematica – rischia di essere riqualificato dall’AFC come commerciante professionale: in quel caso anche i guadagni di capitale diventano reddito imponibile e si aggiungono i contributi sociali. La valutazione è caso per caso. Sul fronte della vigilanza, intanto, il quadro svizzero si sta irrigidendo, con le due nuove licenze – istituto di pagamento e istituto cripto – che la FINMA porterà in vigore non prima del 2027 e che toccheranno anche la custodia e lo staking offerti come servizio.
Le 4 cose da sapere
- Plusvalenza privata = esente, premio da staking = tassato. Il prezzo che sale non si dichiara come reddito; i token nuovi che incassi sì.
- Fa fede il valore al momento dell’afflusso, non quello di quando rivendi. Tieni traccia di data e controvalore di ogni accredito.
- La sostanza va dichiarata al 31 dicembre al valore venale, indipendentemente da staking e vendite.
- Occhio alla soglia "commerciante professionale": volumi, leva e frequenza possono fare perdere l’esenzione.
Lo staking resta uno dei pochi modi per generare rendimento in un mercato che nel 2026 ha visto Ether arretrare rispetto a Bitcoin e mesi di volatilità. Ma il vantaggio fiscale svizzero riguarda l’apprezzamento, non il flusso di premi: conviene saperlo prima di compilare la dichiarazione, non dopo.
Disclaimer. Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza fiscale o di investimento. Le quotazioni e i rendimenti citati sono indicativi al momento della pubblicazione. Per la propria situazione conviene verificare con l’autorità di tassazione del Cantone di domicilio o consultare la pagina dedicata dell’AFC sulla tassazione delle criptovalute.
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