Indennità per lavoro ridotto prolungata fino a febbraio 2022

Gabriele Stentella

24 Giugno 2021 - 11:02

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Le aziende che dall’inizio della pandemia di COVID-19 hanno usufruito dell’Indennità per lavoro ridotto potranno continuare a beneficiarne, ma cosa prevede la normativa in vigore?

Stando a quanto riferito nella serata di ieri, il Consiglio federale ha approvato una misura che va incontro alle necessità di molte aziende svizzere che da inizio pandemia sono state costrette a ridurre l’orario di lavoro dei proprio dipendenti per adempiere alle misure contro la diffusione di SARS-CoV-2 o per far fronte a problematiche legate alla riduzione dei guadagni.

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le modifiche apportate dal Consiglio federale e quali sono le nuove scadenze per beneficiarne.

Indennità per lavoro ridotto: cos’è e come ha funzionato fino a questo momento

Con il termine lavoro ridotto ci si riferisce a una riduzione temporanea dell’attività aziendale, senza tuttavia interrompere il rapporto di lavoro con i dipendenti. In alcuni casi può anche verificarsi la sospensione completa dell’attività aziendale. La riduzione o sospensione dell’attività aziendale deve essere riconducibile a motivazioni di natura economica o legate alle disposizioni delle autorità.

L’Indennità per lavoro ridotto è finalizzata a impedire il licenziamento dei dipendenti impiegati in aziende duramente colpite della crisi COVID. Questa indennità non viene corrisposta direttamente ai dipendenti, bensì in primo luogo al datore di lavoro per coprire parte dei costi salariali del personale toccato dalla riduzione o sospensione delle ore lavorative. Dal canto suo il dipendente non è obbligato ad accettare questa indennità, tuttavia un rifiuto potrebbe esporlo al rischio di licenziamento.

Questa indennità non è erogabile per alcuni tipi di lavoratori e lavoratrici, come per esempio:

  • chi lavora in una posizione analoga a quella del datore di lavoro;
  • i lavoratori che sono stati messi a disposizione per un’altra azienda;
  • i lavoratori che hanno disdetto il proprio rapporto di lavoro;
  • chi ha visto ridurre le proprie ore per cause diverse a quelle stabilite dalla normativa in vigore;

Procedura semplificata fino al 30 settembre e proroga fino al febbraio 2022

A seguito del provvedimento adottato dal Consiglio Federale, l’Indennità per lavoro ridotto sarà erogata fino al febbraio 2022. La durata massima di riscossione di questa misura è stata così aumentata fino a 24 mesi, mentre la procedura semplificata per richiederla sarà estesa fino al 30 settembre 2021.

I beneficiari di questa procedura semplificata sono:

  • apprendisti;
  • personale assunto a tempo determinato;
  • lavoratori a chiamata assunti con contratto a tempo indeterminato;

Queste tipologie di lavoratori non potranno però beneficiare dell’Indennità oltre il 30 settembre. L’esecutivo ha inoltre comunicato che da luglio tornerà disponibile il modulo con il quale i lavoratori potranno confermare le ore di lavoro ridotte e comunicare la volontà di proseguire con il lavoro ridotto.

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