L’Agenzia delle Entrate chiarisce con la risposta n. 126/E del 22 giugno 2026: per il regime agevolato conta dove si lavora, non dove ha sede l’azienda. Una conferma importante per chi opera in Lombardia, Piemonte o Valle d’Aosta alle dipendenze di imprese con sede in altre regioni italiane.
Il punto centrale: conta il luogo dell’attività, non la sede dell’azienda
Un chiarimento che poteva costare migliaia di euro di imposte in più all’anno: con la risposta all’interpello n. 126/E del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la sede del datore di lavoro può trovarsi fuori dall’area di frontiera italiana senza che il lavoratore perda il diritto al regime fiscale agevolato previsto dall’Accordo italo-svizzero sui frontalieri.
Il principio è netto: l’unico requisito geografico da rispettare è che la prestazione lavorativa sia svolta effettivamente nell’area di frontiera — Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano. Per il datore di lavoro è sufficiente la residenza fiscale in Italia, indipendentemente da dove si trovi la sua sede operativa.
Il caso che ha sollevato il dubbio
La vicenda riguardava una lavoratrice fiscalmente residente in un Comune di confine del Canton Ticino, impiegata come informatrice farmaceutica da un’azienda con sede legale in Veneto — regione che non rientra tra quelle di frontiera ai sensi dell’Accordo del 2020 — ma che svolgeva l’intero incarico sul territorio lombardo.
Il dubbio era legittimo: se la sede dell’azienda è in Veneto, fuori dalla «fascia di frontiera», il regime agevolato frontalieri si applica comunque? La risposta dell’Agenzia è sì, senza riserve.
Il ragionamento si fonda sulla lettura dell’articolo 2, lettera b), dell’Accordo italo-svizzero del 23 dicembre 2020 (in vigore dal 17 luglio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024): la definizione di «lavoratore frontaliere» impone il vincolo geografico esclusivamente alla persona fisica — residenza in un Comune entro 20 km dal confine — e al luogo di svolgimento dell’attività. Nessun requisito territoriale è previsto per l’ubicazione della sede del datore di lavoro.
Quanto vale in pratica
L’impatto concreto non è trascurabile. Il regime fiscale dell’Accordo 2020 prevede che il reddito da lavoro dipendente sia tassato con ritenuta alla fonte nel Paese in cui si svolge l’attività, con un’aliquota pari all’80% di quella ordinaria per i «nuovi frontalieri». Il restante 20% è poi soggetto a tassazione concorrente nello Stato di residenza, con credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.
Se la sede del datore fosse stata rilevante ai fini dell’accesso al regime, la lavoratrice avrebbe perso questa riduzione e si sarebbe ritrovata a pagare le aliquote IRPEF ordinarie sull’intero reddito prodotto in Italia. Su redditi medi — fascia tra 28’000 e 40’000 euro annui, tipica di un lavoratore dipendente nella regione di confine — la differenza effettiva può superare facilmente 2’000-3’000 euro l’anno.
Per chi già applica il regime, il chiarimento è una conferma tranquillizzante. Per chi si trovava in situazione analoga senza aver applicato le agevolazioni per timore, questa risposta dell’Agenzia costituisce un riferimento interpretativo solido.
Le 3 cose da fare ora
- Verificate i requisiti soggettivi che contano davvero. Residenza fiscale in un Comune svizzero il cui territorio ricada — anche parzialmente — entro 20 km dal confine italiano; svolgimento dell’attività in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o Provincia Autonoma di Bolzano; rientro giornaliero al domicilio principale. La sede del datore: irrilevante.
- Controllate la vostra dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 2025 l’Agenzia delle Entrate include i dati reddituali dei frontalieri grazie allo scambio automatico di informazioni con l’autorità fiscale svizzera. Verificate che il reddito sia riportato correttamente e che sia applicata la franchigia di 10’000 EUR per chi rientra ogni giorno.
- Rivolgetevi a un professionista per la vostra posizione individuale. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i requisiti soggettivi restano oggetto di possibile controllo fiscale ordinario e non possono essere validati in via preventiva. Un commercialista specializzato in fiscalità frontaliera o un CAF abilitato è il punto di riferimento corretto per verificare la propria situazione specifica.
Il quadro normativo
La risposta n. 126/E si inserisce nel percorso di applicazione pratica del nuovo Accordo Italia-Svizzera del 2020, che ha sostituito il trattato del 1974 estendendo il campo di applicazione anche ai lavoratori residenti in Svizzera con attività sul suolo italiano — non solo, come in passato, ai residenti italiani che attraversano il confine verso nord.
Sul lato svizzero i cantoni coinvolti sono Ticino, Grigioni e Vallese. In Ticino lavorano oggi circa 78’500 frontalieri, la quota più alta di tutta la Confederazione.
L’Agenzia delle Entrate ha peraltro ribadito che la verifica puntuale dei requisiti — in particolare l’effettiva residenza nella zona di confine e lo svolgimento dell’attività nell’area di frontiera — rimane soggetta a controllo fiscale ordinario. La risposta all’interpello non vale come avallo preventivo per singole situazioni: ma il principio interpretativo enunciato è ora chiaro e pubblico.
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