Nuove regole UE sugli imballaggi, chi spedisce dal Ticino verso l’Europa rischia fino a 27 registrazioni: i primi micro-shop svizzeri hanno già chiuso le vendite nell’UE

Claudio Galli

16 Agosto 2026 - 10:13

condividi
Facebook
twitter whatsapp

Dal 12 agosto il regolamento PPWR è pienamente applicabile. Per le aziende ticinesi che esportano cambia soprattutto la documentazione che l’importatore europeo può pretendere; per chi vende online direttamente ai consumatori dell’Unione scatta invece l’obbligo di registrarsi Paese per Paese e di nominare un rappresentante autorizzato. Ecco chi è toccato davvero, quanto costa e cosa fare adesso.

Nuove regole UE sugli imballaggi, chi spedisce dal Ticino verso l'Europa rischia fino a 27 registrazioni: i primi micro-shop svizzeri hanno già chiuso le vendite nell'UE

Da mercoledì 12 agosto 2026 è pienamente applicabile il regolamento (UE) 2025/40, il cosiddetto PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), la nuova disciplina europea su imballaggi e rifiuti di imballaggio. Non è una norma svizzera e non tocca gli imballaggi destinati solo al mercato interno della Confederazione. Vale però per tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal materiale e dal fatto che siano fabbricati nell’UE o importati da Paesi terzi. Per un Cantone che manda in Italia la fetta più grande del proprio export, non è un dettaglio tecnico.

L’effetto più visibile lo ha raccontato in questi giorni la stampa d’oltralpe: alcuni negozi online svizzeri di piccolissime dimensioni hanno smesso di spedire nell’Unione europea. Il motivo non è il costo dell’imballaggio, ma la mole di adempimenti amministrativi che il regolamento porta con sé per chi vende direttamente al consumatore finale.

Fino a 27 registrazioni: perché i micro-shop si ritirano

Il PPWR armonizza a livello europeo la cosiddetta responsabilità estesa del produttore (registrazione, dichiarazioni, tariffe modulate), ma lascia l’attuazione ai singoli Stati membri. Non esiste un registro unico europeo: chi immette imballaggi sul mercato deve registrarsi nel sistema nazionale di ciascun Paese di destinazione — CONAI in Italia, Citeo in Francia, i sistemi duali in Germania. Chi vuole servire tutta l’Unione arriva così a 27 registrazioni distinte, ognuna a pagamento e con la propria reportistica periodica.

Per un’impresa con dieci dipendenti scarsi il conto diventa insostenibile. Una titolare intervistata da 20 Minuten ha spiegato che la sola registrazione per le consegne in Polonia costa 150 euro all’anno e che per i tredici Paesi serviti finora stima circa 1’700 euro di costi aggiuntivi più quattro giornate di lavoro fra iscrizioni e notifiche. Il giudizio è netto: sono state create barriere che penalizzano «massicciamente le piccole imprese, mentre i grandi colossi dell’online le assorbono senza problemi», secondo la testata zurighese. [3] Sul portale di feedback della Commissione europea sono già arrivati oltre 2’600 contributi, molti dei quali chiedono deroghe per le realtà più piccole.

Chi in Ticino ha aperto un’attività in proprio e la porta avanti da solo — artigianato, design, cosmesi, food, stampe, gioielleria — è esattamente la platea colpita. L’Unione considera microimpresa chi ha meno di dieci occupati e non più di 2 milioni di euro di fatturato o di totale di bilancio: quasi tutti i piccoli e-shop nati da un passaggio all’attività indipendente rientrano in questa soglia.

Vendere online nell’UE: serve un rappresentante autorizzato

Chi vende dall’esterno dell’Unione direttamente a clienti privati di uno Stato membro diventa a tutti gli effetti «produttore» in quel Paese: deve iscriversi al sistema locale di responsabilità estesa e nominare un rappresentante autorizzato residente sul posto, incaricato di dichiarazioni e pagamenti. In Italia significa adesione al CONAI e iscrizione al Registro nazionale dei produttori entro sessanta giorni dalla prima immissione sul mercato. Se il rappresentante non viene nominato, l’onere può ricadere sul marketplace che ospita la vendita — ragione per cui diverse piattaforme stanno stringendo i requisiti verso i venditori extra-UE.

Il quadro si somma agli irrigidimenti degli ultimi diciotto mesi sul commercio elettronico transfrontaliero, dalle regole sull’IVA dei pacchi alle soglie doganali. Chi opera con partita IVA svizzera e spedisce sotto il proprio marchio deve trattare questi costi come strutturali, non come una tantum.

Per chi esporta B2B l’interlocutore resta l’importatore

Diverso il caso delle aziende ticinesi che vendono a clienti commerciali europei. Qui, come ha chiarito la Camera di commercio del Cantone Ticino commentando la seconda edizione delle FAQ della Commissione pubblicata il 3 agosto, il primo interlocutore per la conformità è di norma l’importatore stabilito nell’UE: è lui a dover verificare la valutazione di conformità, la dichiarazione UE e i dati identificativi. Per l’esportatore svizzero l’effetto pratico è che il cliente europeo comincerà a chiedere informazioni molto più dettagliate su composizione, materiali e progettazione dell’imballaggio.

Tre precisazioni utili emerse dalle FAQ:

  • gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto possono restarci anche se non conformi; quelli prodotti o a magazzino prima di tale data non vanno distrutti né rietichettati, e le informazioni possono viaggiare su un documento di accompagnamento;
  • fa eccezione il divieto sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, che vale dal 12 agosto senza periodo transitorio per smaltire le scorte;
  • la documentazione tecnica va conservata cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per quelli riutilizzabili.

Le merci in semplice transito verso una destinazione extra-UE restano invece fuori dal campo di applicazione, purché non siano immesse in libera pratica: aspetto non banale per chi movimenta spedizioni attraverso i valichi del Mendrisiotto e conosce già le procedure doganali fra i due lati del confine.

Cosa fare adesso

In caso di non conformità, indica la Commissione, le autorità dovrebbero prima segnalare il problema e concedere un termine ragionevole per correggere; divieti e ritiri solo se la situazione non viene sanata. Le sanzioni, però, le fissa ogni Stato membro e un quadro uniforme non esiste.

Per un’impresa della Svizzera italiana la sequenza operativa è questa: individuare per ogni imballaggio chi è il «fabbricante» ai sensi del regolamento, chiarire per contratto gli obblighi con fornitori e importatori, raccogliere la documentazione tecnica sui materiali, collegare ogni lotto alla dichiarazione di conformità e distinguere fra stock vecchio e nuovo. Chi vende online ai consumatori deve in più fare il conto, Paese per Paese, fra costo della registrazione e volume effettivo delle vendite: sotto una certa soglia, ritirarsi da un mercato è la scelta economicamente razionale.

Il servizio Commercio internazionale della Camera di commercio cantonale offre consulenza ai soci, mentre Switzerland Global Enterprise ha predisposto materiale informativo per gli esportatori. Il testo del regolamento e le FAQ aggiornate restano comunque il riferimento primario.

Argomenti

# Ticino

Iscriviti alla newsletter