Maternità, paternità e adozione in Svizzera: la guida 2026 al congedo retribuito e all’indennità IPG (con calcolo del netto e regole per i frontalieri)

Claudio Galli

26 Maggio 2026 - 16:13

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14 settimane all’80% del salario per la madre, 2 settimane per l’altro genitore, 2 settimane in caso di adozione: ecco i requisiti per averne diritto, il tetto giornaliero di 220 CHF, come si paga il frontaliere che lavora in Ticino e quali prolungamenti vale la pena chiedere al datore di lavoro.

Maternità, paternità e adozione in Svizzera: la guida 2026 al congedo retribuito e all'indennità IPG (con calcolo del netto e regole per i frontalieri)

Diventare genitori in Svizzera vuol dire entrare in un sistema di assicurazione sociale che paga il congedo direttamente: niente anticipo da parte del datore di lavoro che si fa rimborsare in seguito, niente attese di mesi e niente italicouna tantum/italico cumulative. Tutto passa dall’IPG — l’indennità per perdita di guadagno — e dalla cassa di compensazione AVS a cui è iscritta l’azienda. Questa guida 2026 riepiloga durata, importo e requisiti per maternità, indennità per l’altro genitore e adozione, mostra il calcolo del netto su uno stipendio tipo del Sottoceneri e chiarisce un punto che torna spesso nelle email di lettrici frontaliere: a chi tocca pagarmi, alla cassa svizzera o all’INPS?

1. I numeri 2026: ciò che la legge garantisce a chi lavora in Svizzera

Il sistema federale poggia su tre prestazioni IPG distinte, che condividono lo stesso meccanismo ma cambiano per durata e platea. Sono cumulabili tra i due genitori solo nel caso dell’adozione, non in quello della nascita.

  • Indennità di maternità: 14 settimane (98 giorni), 80% del reddito medio percepito prima del parto, massimo 220 CHF al giorno (limite riconfermato per il 2026), prestazione versata in giornate consecutive a partire dal parto.
  • Indennità per l’altro genitore (ex paternità): 2 settimane (14 indennità giornaliere), 80% del salario, massimo 220 CHF al giorno, da prendere entro 6 mesi dalla nascita in blocco o a giorni singoli.
  • Indennità di adozione: 2 settimane (14 indennità giornaliere) condivisibili tra i due genitori adottivi, 80% del salario, massimo 220 CHF al giorno, da consumare entro un anno dall’accoglienza del figlio sotto i 4 anni. È la novità più recente del sistema, in vigore dal 1° gennaio 2023.

In tutti e tre i casi il tetto giornaliero di 220.– CHF significa che chi guadagna più di 8’250 CHF lordi al mese circa raggiunge il massimale: oltre questa soglia il salario reale supera quello "assicurato", e ogni franco in più non viene compensato. Il dato è centrale per chi sta in fasce salariali medio-alte del Luganese o del Bellinzonese.

2. Maternità: 14 settimane all’80%, come funziona davvero

Il diritto a 14 settimane di congedo retribuito spetta a ogni donna che lavora — dipendente o indipendente — al momento del parto e che, nei 9 mesi precedenti la nascita, sia stata assicurata all’AVS e abbia lavorato almeno 5 mesi. Le settimane decorrono dal giorno del parto e non sono rinunciabili: la legge vieta di tornare in azienda nelle prime 8 settimane, e fino alla 14ª settimana ci si può rientrare solo su richiesta della lavoratrice [11].

Il calcolo segue il principio del italicoreddito determinante prima del parto/italico: si prende il salario lordo dei mesi immediatamente precedenti, lo si divide per 30 (giorni del mese AVS), si applica l’80% e si confronta con il tetto. Un dato che [italicosorprende ancora molte madri al primo figlio/italico è che la cassa di compensazione versa l’indennità direttamente al datore di lavoro, che a sua volta continua a bonificare lo stipendio nei tempi e nei modi consueti, senza interruzioni. Per la lavoratrice cambia solo l’importo (-20%, fatto salvo quanto previsto dal contratto), non il calendario dei pagamenti.

Un dettaglio operativo che spesso non si conosce: la madre può iniziare il congedo solo dal parto e non prima, a differenza dell’Italia. Se serve fermarsi durante la gravidanza per ragioni mediche, lo strumento giusto è il certificato di malattia (con relativa indennità giornaliera e regime LAMal), non l’IPG maternità.

3. Indennità per l’altro genitore: 2 settimane flessibili da prendere in 6 mesi

Dal 1° gennaio 2024 nella legge le espressioni "congedo di paternità" e "indennità di paternità" sono state sostituite da "congedo per l’altro genitore" e "indennità per l’altro genitore" — un cambio terminologico introdotto dopo "italicoMatrimonio per tutti/italico" per includere anche le mogli delle madri nella stessa prestazione. La sostanza non cambia: si tratta delle stesse 2 settimane retribuite all’80%, finanziate dall’IPG, con un tetto di 220 CHF al giorno (massimo lordo complessivo 3’080 CHF, su 14 indennità giornaliere).

La differenza principale rispetto alla maternità è la flessibilità: si possono prendere tutte di fila, oppure a giorni singoli, basta che il consumo sia completato entro 6 mesi dalla nascita. Per molte aziende ticinesi questo significa giorni sparsi nei primi mesi del bambino (visite pediatriche, vaccinazioni, settimane intere a casa per chi vuole alternarsi con la madre dopo la fine delle 14 settimane di lei).

I requisiti AVS sono gli stessi della maternità: 9 mesi di assicurazione e 5 mesi di lavoro nei 9 precedenti la nascita, attività lucrativa attiva al momento dell’evento. La richiesta va presentata dal datore di lavoro alla cassa di compensazione AVS competente.

4. Adozione: 2 settimane condivisibili, novità in vigore dal 2023

Dal 1° gennaio 2023, i genitori adottivi professionalmente attivi hanno diritto a un congedo di 2 settimane retribuite (14 indennità giornaliere all’80%, tetto 220 CHF/giorno) per l’accoglienza di un figlio di età inferiore ai 4 anni. Le due settimane possono essere condivise tra i due genitori adottivi nella ripartizione che preferiscono — ma non possono essere consumate italicosimultaneamente/italico: uno alla volta, in giorni singoli o blocchi, entro un anno dall’accoglienza.

I requisiti sono identici alle altre due prestazioni IPG, con un’aggiunta: serve essere salariato o indipendente il giorno in cui si riceve il bambino, e occorre aver lavorato almeno 5 dei 9 mesi precedenti l’adozione. L’indennità massima complessiva delle 2 settimane è di 3’080 CHF (= 220 CHF × 14 giorni); chi guadagna meno percepirà l’80% del salario reale.

5. Esempio concreto: Anna, Lugano, salario lordo 6’500 CHF al mese

Per capire quanto resta davvero in tasca con la maternità, prendiamo un caso medio del Sottoceneri. Anna lavora a Lugano come impiegata commerciale, guadagna 6’500 CHF lordi al mese (= 78’000 CHF lordi all’anno, salario AVS pieno). Aspetta il primo figlio per metà giugno 2026. Il calcolo dell’indennità è il seguente:

  • Reddito determinante giornaliero: 6’500 ÷ 30 = 216,67 CHF/giorno.
  • Indennità all’80%: 216,67 × 80% = 173,33 CHF/giorno (sotto il tetto dei 220 CHF, quindi tutto computato).
  • Su 98 giorni di maternità: 173,33 × 98 = 16’987 CHF lordi di indennità totale.
  • In media al mese (98 giorni ≈ 3,27 mesi): circa 5’200 CHF lordi/mese, rispetto ai 6’500 CHF lordi del periodo lavorativo.

L’indennità è soggetta alle trattenute sociali ordinarie (AVS/AI/IPG, AD, LPP per la quota concordata): in altre parole, dal punto di vista del calcolo del netto in busta paga cambia solo l’importo lordo di base, non l’architettura dei contributi. Anna percepisce comunque l’80% del netto abituale, salvo che il suo contratto collettivo o il regolamento aziendale prevedano un’integrazione al 100% (alcuni CCL del settore bancario, assicurativo e dell’amministrazione pubblica lo fanno per le prime 6-8 settimane).

Se Anna guadagnasse 9’500 CHF lordi al mese, supererebbe la soglia: l’indennità si fermerebbe ai 220 CHF/giorno (= 6’600 CHF/mese ≈ 21’560 CHF lordi totali sui 98 giorni), e la differenza sui 12’000 CHF di salario "ordinario" si traduce nel taglio reale che si percepisce.

6. Frontaliera o frontaliero: chi paga, AVS svizzera o INPS

Per le lavoratrici frontaliere residenti in Italia ma impiegate in Ticino vale una regola netta: l’indennità di maternità è a carico della cassa di compensazione AVS svizzera, non dell’INPS. È il datore di lavoro svizzero a presentare la richiesta alla propria cassa, e il regime è quello dell’IPG: 14 settimane all’80%, tetto 220 CHF/giorno, stesse condizioni del personale residente. La sentenza della Cassazione italiana del 2024 ha riconosciuto piena equiparazione delle frontaliere alle dipendenti svizzere su questo punto.

L’INPS può intervenire in italicocasi specifici/italico come integrazione differenziale, se la prestazione svizzera risultasse inferiore a quella italiana per le stesse condizioni — ma è una procedura non automatica, che richiede l’intervento di un patronato esperto in materia transfrontaliera (ITAL-UIL, INCA-CGIL, ACLI). Lo stesso meccanismo vale per l’indennità per l’altro genitore: la cassa AVS svizzera paga le 2 settimane, eventuali integrazioni vanno richieste a parte.

Da non confondere con gli assegni familiari (per figlio, di formazione), che hanno regole proprie e che sono stati al centro delle modifiche introdotte dall’italicoassegno unico/italico per i frontalieri italiani: quelli sono assegni a corredo del salario, non vanno sovrapposti all’indennità IPG di maternità o per l’altro genitore.

7. Dipendenti pubblici e CCL: i prolungamenti che valgono in Ticino

Il minimo federale di 14 settimane è il pavimento, non il soffitto. Diversi datori di lavoro pubblici e privati in Ticino offrono trattamenti migliori, e vale la pena conoscerli prima di accettare un’offerta o di pianificare la gravidanza.

  • Cantone Ticino — Regolamento dei dipendenti dello Stato: alle dipendenti pubbliche spettano 16 settimane di congedo retribuito, di cui le ultime 4 possono essere consumate in regime part-time al 50%. Si possono anticipare al massimo 2 settimane prima del parto, e in caso di degenza neonatale di almeno 2 settimane il congedo si prolunga proporzionalmente. Disciplina equivalente per molti comuni e enti parastatali.
  • Personale ospedaliero EOC e settore sociosanitario: spesso 16-18 settimane retribuite secondo il CCT, con il primo periodo al 100% del salario e poi all’80%.
  • Banche, assicurazioni, settore IT: numerosi CCL prevedono 16 settimane al 100% nei primi mesi o benefit di rientro (riduzione temporanea dell’orario al 80% al rientro dal congedo).
  • Congedo per l’altro genitore: alcune aziende ticinesi del settore privato anticipano di mesi quello che la federale prevedrà fra qualche anno, offrendo già 4 settimane retribuite.

Il consiglio operativo: prima della maternità chiedete al datore di lavoro una copia del regolamento aziendale o del CCL applicabile e leggete con cura le clausole sul rientro, sull’allattamento (pausa retribuita garantita dal Codice delle obbligazioni nel primo anno di vita del bambino) e su eventuali estensioni del congedo retribuito.

Checklist finale: 5 cose da fare prima e dopo la nascita

  • Verificate i 9 mesi AVS: scaricate l’italicoestratto conto individuale/italico dalla cassa di compensazione cantonale per assicurarvi di avere i 9 mesi di assicurazione richiesti. Per chi è arrivato in Svizzera negli ultimi due anni è il primo controllo da fare.
  • Comunicate al datore di lavoro la data prevista del parto e fatevi inviare la conferma scritta del trattamento (CCL/regolamento applicabile, durata, percentuale).
  • Pianificate le 2 settimane dell’altro genitore in anticipo: la flessibilità è ampia (entro 6 mesi, in blocchi o giorni singoli), ma il datore di lavoro ha bisogno di gestire la rotazione.
  • Pensate alle deduzioni fiscali del figlio: assegni di formazione, deduzione per figli a carico, eventuale riduzione del premio cassa malati per minori. Sono trattamenti a parte rispetto all’IPG e vanno richiesti separatamente al Cantone.
  • Aggiornate le designazioni: 2° pilastro LPP e pilastro 3a hanno bisogno della comunicazione del nuovo nato come italicosuperstite designato/italico; il certificato di stato civile del bambino va trasmesso alla cassa pensioni entro 30 giorni.

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