Chi ha diritto all’indennità, quanto arriva davvero in conto, perché rientrare al lavoro un giorno prima può azzerare il diritto, cosa cambia per frontaliere, indipendenti e disoccupate, e come fare domanda alla cassa di compensazione in Ticino.
In Svizzera il congedo di maternità non è un diritto automatico che scatta con il parto: è una prestazione assicurativa che va richiesta, che si perde se si sbaglia il momento del rientro e che non copre affatto tutti i salari. Chi lavora in Ticino e aspetta un figlio ha davanti quattordici settimane retribuite all’80% con un tetto rigido, due settimane per l’altro genitore e una serie di regole poco note che decidono se il conto di famiglia tiene o no. Vediamo passo per passo cosa spetta, quanto vale e cosa bisogna fare per ottenerlo.
1. Chi ha diritto all’indennità: le due condizioni che contano
L’indennità di maternità è pagata dall’IPG (indennità per perdita di guadagno), lo stesso ramo assicurativo che copre il servizio militare. Non è la cassa malati e non è il datore di lavoro: è un’assicurazione sociale federale finanziata dai contributi trattenuti su ogni busta paga.
Per avere diritto alla prestazione servono due requisiti cumulativi, da verificare prima del parto:
- essere state assicurate obbligatoriamente all’AVS — il primo pilastro del sistema previdenziale svizzero — nei nove mesi immediatamente precedenti il parto;
- aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi in quei nove mesi, anche non consecutivi e anche a tempo parziale.
Al momento della nascita bisogna inoltre trovarsi in una di queste posizioni: dipendente, indipendente, collaboratrice nell’azienda del coniuge con salario in contanti, oppure disoccupata che percepisce già indennità o che ne avrebbe diritto.
Attenzione a un punto che sfugge spesso: se il figlio nasce prima che i nove mesi di assicurazione siano compiuti, il periodo mancante viene comunque riconosciuto quando il parto è prematuro. Se invece la madre non ha mai lavorato in Svizzera, l’indennità IPG non spetta — restano gli assegni familiari e le prestazioni cantonali, che sono un’altra cosa.
2. Quanto si prende davvero: l’80% del salario, ma non oltre 220 CHF al giorno
L’indennità vale l’80% del reddito medio percepito prima del parto, versata sotto forma di indennità giornaliere, con un massimo di 220 CHF al giorno. [5]
Il tetto è la parte che sorprende di più. Si raggiunge già con un salario mensile lordo di 8’250 CHF (8’250 × 0,8 / 30 = 220), ovvero circa 99’000 CHF di reddito annuo per una indipendente. Sopra quella soglia, ogni franco di stipendio in più non si traduce in un franco di indennità in più: il congedo costa proporzionalmente sempre di più a chi guadagna bene.
| Salario mensile lordo | Indennità giornaliera | Circa al mese |
|---|---|---|
| 4’000 CHF | 106.65 CHF | 3’200 CHF |
| 6’000 CHF | 160.00 CHF | 4’800 CHF |
| 7’000 CHF | 186.65 CHF | 5’600 CHF |
| 8’250 CHF | 220.00 CHF (tetto) | 6’600 CHF |
| 11’000 CHF | 220.00 CHF (tetto) | 6’600 CHF |
Su queste indennità si continuano a pagare i contributi AVS/AI/IPG, quindi l’importo netto in conto è leggermente inferiore. Molti contratti collettivi e regolamenti aziendali — in Ticino soprattutto nel settore pubblico, bancario e sanitario — prevedono però un complemento del datore di lavoro che porta la copertura al 100% del salario, a volte per un periodo più lungo delle 14 settimane. Vale la pena leggere il proprio CCL prima di fare i conti: la differenza può superare i 10’000 CHF.
Il Ticino, a differenza di Ginevra, non ha un’assicurazione maternità cantonale complementare. Sul Lemano una legge cantonale porta il congedo fino a 16 settimane e oltre; da noi vale solo il minimo federale.
3. Quattordici settimane, non una di meno: l’errore che azzera il diritto
Il congedo dura 98 giorni, cioè 14 settimane, e comincia obbligatoriamente il giorno del parto. Non si può anticipare, non si può spezzare, non si può rinviare a dopo l’estate.
Qui sta la trappola più costosa dell’intero sistema: se la madre riprende un’attività lucrativa prima della fine delle 14 settimane, anche per poche ore, anche a tempo parziale, il diritto all’indennità si estingue immediatamente per tutto il periodo residuo. Non viene ridotto in proporzione: cade del tutto. Rientrare alla settimana dodici per "dare una mano" in ufficio significa rinunciare a due settimane piene di indennità, fino a 3’080 CHF.
Il rientro anticipato, del resto, per buona parte del periodo non è nemmeno legale. La Legge sul lavoro vieta in modo assoluto di far lavorare una madre nelle otto settimane successive al parto; dalla nona alla sedicesima settimana il lavoro è possibile solo con il consenso esplicito della diretta interessata.
4. Il congedo dell’altro genitore: due settimane entro sei mesi
Dal 2021 esiste anche l’indennità per il secondo genitore, che dal 1° gennaio 2024 la legge chiama «congedo dell’altro genitore» e non più congedo di paternità — la formula copre anche la moglie della madre in caso di coppia registrata.
Le regole sono speculari a quelle materne: nove mesi di assicurazione AVS prima della nascita, almeno cinque mesi di attività lucrativa in quel periodo. La prestazione vale due settimane, cioè 14 indennità giornaliere, sempre all’80% del salario e sempre con il tetto di 220 CHF al giorno.
La differenza sostanziale è la flessibilità: il congedo dell’altro genitore si può prendere a settimane intere o a giorni singoli (in questo caso 10 giorni lavorativi) e va utilizzato entro sei mesi dalla nascita. Passato il termine, quel che non è stato preso è perso.
Esiste infine un congedo di adozione di due settimane, in vigore dal 2023, per chi adotta un minore di quattro anni: spetta a uno solo dei due genitori adottivi, che possono però ripartirselo a giorni.
5. I casi che allungano il congedo
Due situazioni permettono di andare oltre le 14 settimane.
La prima è il ricovero prolungato del neonato. Se il bambino deve restare in ospedale per più di 14 giorni subito dopo il parto, il congedo si allunga di tanti giorni quanti sono quelli di degenza, fino a un massimo di 56 giorni supplementari. Il prolungamento non è però gratuito in termini di condizioni: spetta soltanto se la madre riprende un’attività lucrativa al termine del congedo, e alla domanda vanno allegati il certificato medico sulla durata del ricovero e la prova della ripresa del lavoro.
La seconda è il decesso di un genitore nei mesi successivi alla nascita. In quel caso il genitore superstite ottiene un’estensione fino a dieci giorni lavorativi (14 indennità giornaliere), da utilizzare entro sei mesi dal decesso. Il congedo di maternità ordinario e l’eventuale prolungamento per degenza restano prioritari.
6. Il posto di lavoro: disdetta nulla, vacanze intatte
Sul fronte contrattuale la protezione svizzera è più solida di quanto molti pensino. Il Codice delle obbligazioni vieta al datore di lavoro di dare la disdetta per tutta la durata della gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto: una disdetta notificata in quel periodo è nulla, non semplicemente contestabile. Restano fuori solo il licenziamento immediato per motivi gravi e la risoluzione consensuale del rapporto.
Due precisazioni utili quando si tratta la busta paga di fine anno:
- le vacanze non possono essere ridotte per l’assenza dovuta al congedo di maternità; una decurtazione pro rata su quel periodo non è ammessa;
- la tredicesima segue quanto previsto dal contratto, ma nella prassi resta dovuta sul periodo di congedo se il contratto la lega al rapporto di lavoro e non alle ore effettivamente prestate. In caso di dubbio conviene farsi mettere per iscritto il calcolo dal datore di lavoro.
Anche la previdenza professionale (LPP, il secondo pilastro) prosegue durante il congedo: il rapporto assicurativo non si interrompe.
7. Frontaliere, indipendenti, disoccupate: i tre casi particolari
Le frontaliere. Chi risiede in Italia e lavora esclusivamente in Svizzera è assicurata al sistema svizzero secondo il principio del luogo di lavoro: l’indennità di maternità è quindi quella IPG, richiesta tramite la cassa di compensazione del datore di lavoro ticinese, e non l’indennità italiana. Diverso il caso della lavoratrice frontaliera che al momento della gravidanza si trovava in disoccupazione a carico dell’Italia: qui la Corte di cassazione italiana ha riconosciuto il diritto all’indennità di maternità italiana, con totalizzazione dei periodi contributivi svizzeri in base al regolamento europeo 883/2004 applicabile ai rapporti con la Svizzera. Vale la pena verificare la propria posizione con un patronato prima del parto, non dopo.
Le indipendenti. Chi ha una ditta individuale o una società di persone ha gli stessi diritti delle dipendenti, ma l’indennità si calcola sul reddito soggetto ai contributi AVS dell’ultimo conteggio disponibile. È uno dei motivi per cui, quando si valuta di mettersi in proprio in Ticino, conviene guardare bene le conseguenze sulle assicurazioni sociali.
Le disoccupate. Chi percepisce indennità di disoccupazione al momento del parto mantiene il diritto all’indennità di maternità: durante le 14 settimane si riceve l’IPG al posto delle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, e il termine quadro viene sospeso. Chi invece era iscritta all’URC senza diritto alle indennità deve verificare caso per caso.
Come fare domanda: la checklist in 5 mosse
L’indennità non viene pagata automaticamente: se nessuno inoltra la richiesta, nessuno la versa.
- Scaricare il modulo 318.750 (richiesta di indennità di maternità) dal portale ufficiale avs-ai.ch. Per il secondo genitore il modulo è il 318.755.
- Farlo compilare dal datore di lavoro nella parte relativa al salario; le indipendenti lo compilano interamente da sole.
- Allegare l’atto di nascita del figlio e, nei casi di prolungamento, certificato medico e prova della ripresa dell’attività.
- Inoltrarlo alla cassa di compensazione competente — quella a cui il datore di lavoro versa i contributi. Per chi è affiliato alla cassa cantonale, in Ticino il riferimento è l’Istituto delle assicurazioni sociali, che pubblica la scheda della prestazione su ti.ch.
- Non aspettare troppo: la richiesta può essere inoltrata fino a cinque anni dopo la scadenza delle 14 settimane, poi il diritto si estingue. [6]
Il consiglio operativo è sempre lo stesso: preparare il fascicolo durante la gravidanza, verificare per tempo se il proprio contratto collettivo prevede un complemento al salario e non toccare il calendario delle 14 settimane. È la parte del sistema che non ammette scorciatoie.
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