Il decreto del Consiglio di Stato fissa per il 2026 tre acconti e un conguaglio. Chi paga in ritardo versa il 3,50% annuo, chi paga in anticipo incassa lo 0,10%: le date esatte, perché la proroga della dichiarazione non sposta i pagamenti e come chiedere l’acconto equo se il reddito è cambiato.
Fra due settimane arriva la scadenza più pesante dell’anno fiscale ticinese. Il 1° settembre 2026 scade la terza e ultima rata di acconto dell’imposta cantonale, quella che di norma chiude il conto prima del conguaglio dell’anno successivo. Il pagamento va eseguito entro i 30 giorni successivi: dopo, sull’importo scoperto inizia a correre un interesse di ritardo del 3,50% annuo, fissato dal Consiglio di Stato nel decreto esecutivo del 19 novembre 2025 e valido per tutto il 2026.
È un numero da tenere a mente: è enormemente più alto di qualsiasi rendimento che una banca svizzera riconosca oggi sulla liquidità, e l’asimmetria con l’altro tasso del decreto — quello che il Cantone paga a chi versa in anticipo — è di trentacinque volte.
Le tre rate del 2026 e i 30 giorni che contano davvero
Per l’anno fiscale 2026 la riscossione dell’imposta ordinaria diretta avviene in quattro rate: tre acconti, calcolati sull’importo presumibilmente dovuto o sull’ultima tassazione, e una quarta rata a conguaglio.
| Rata | Scadenza fissata dal decreto |
|---|---|
| I rata di acconto | 1° maggio 2026 |
| II rata di acconto | 1° luglio 2026 |
| III rata di acconto | 1° settembre 2026 |
| Rata a conguaglio | dal 2027, alla data d’intimazione del conteggio |
La distinzione fra scadenza e termine di pagamento è il punto che genera più confusione allo sportello. La scadenza legale della terza rata è il 1° settembre, ma l’interesse di ritardo decorre solo dalla fine dei 30 giorni successivi: per questo la Divisione delle contribuzioni indica il 30 settembre come termine entro cui la terza rata va onorata. Chi paga il 29 settembre non deve nulla in più; chi paga a novembre sì.
Un dettaglio che conviene conoscere: l’interesse di ritardo corre anche se è pendente un reclamo o un ricorso contro la tassazione, e anche se è stata concessa una dilazione o una rateazione. Contestare la tassazione non congela il conto.
Quanto costa davvero il ritardo
Il 3,50% è un tasso annuo, quindi si calcola pro rata temporis. Su una rata di 2’500 CHF pagata con tre mesi di ritardo l’addebito è di circa 21.90 CHF; su una rata di 8’000 CHF dimenticata per sei mesi si arriva a 140 CHF. Prese singolarmente non sono cifre drammatiche, ma diventano una perdita secca sistematica per chi accumula ritardi ogni anno su tre rate.
C’è una franchigia tecnica utile da conoscere: gli interessi, sia di ritardo sia a favore del contribuente, non vengono conteggiati fino a 20 franchi.
Il metro di paragone rende l’idea meglio di qualsiasi commento: oggi un conto risparmio in Svizzera rende in media lo 0,11%, con il tasso guida della BNS (Banca nazionale svizzera) tornato a zero. Tenere i soldi sul conto invece di pagare l’acconto significa incassare lo 0,11% da una parte e versarne il 3,50% dall’altra. Per una famiglia ticinese, pagare l’imposta alla scadenza è di fatto il miglior investimento senza rischio disponibile.
E se pago in anticipo? Lo 0,10%, cioè quasi nulla
Qui l’aspettativa va ridimensionata. Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza il decreto riconosce un interesse rimunerativo dello 0,10% annuo. Sul rimborso di somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio dell’autorità fiscale, si sale allo 0,25% — stessa percentuale prevista sulle eccedenze da deposito.
In franchi: 5’000 CHF versati con quattro mesi di anticipo fruttano 1.67 CHF, sotto la soglia dei 20 franchi e quindi nemmeno conteggiati. Anticipare le imposte, nel 2026, non è una strategia finanziaria: è al massimo disciplina di bilancio per chi teme di trovarsi scoperto a fine anno. Il messaggio del decreto è tutto nell’asimmetria: il Cantone chiede il 3,50% e riconosce lo 0,10%. Il guadagno non sta nell’anticipare, sta nel non ritardare.
L’imposta federale diretta ha regole proprie
Sull’IFD (imposta federale diretta) valgono i tassi dell’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 10 settembre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026:
- interesse moratorio: 4,0% annuo (era il 4,5% nel 2025 e il 4,75% nel 2024);
- interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati: 0,0% (era lo 0,75% nel 2025 e l’1,25% nel 2024);
- interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire: 4,0%;
- soglia: interessi riscossi o versati solo se ammontano ad almeno 100 franchi.
Tradotto: anticipare l’imposta federale non rende più nulla — chi negli anni scorsi lo faceva per incassare l’1,25% ha perso quell’opportunità — mentre il ritardo costa mezzo punto in più rispetto al livello cantonale.
La proroga della dichiarazione non sposta i pagamenti
È l’equivoco più diffuso e il più costoso. La proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta, che in Ticino si richiede ormai soltanto per via digitale indicando numero di registro e data di nascita, riguarda unicamente la consegna dei formulari. Non tocca in alcun modo le scadenze delle rate di acconto, che restano quelle fissate dal decreto.
Chi ha chiesto la proroga e pensa di essere al riparo fino all’autunno inoltrato si ritroverà l’interesse di ritardo sul conteggio. Sono due binari separati: da un lato la dichiarazione, dall’altro l’esazione.
L’acconto equo, lo strumento che quasi nessuno usa
Se il presumibile dovuto d’imposta si discosta in modo significativo dalla richiesta d’acconto ufficiale — perché nel 2026 il reddito è calato, perché si è andati in pensione, perché ci si è messi in proprio o perché si sono sostenute spese importanti che danno diritto a deduzioni rilevanti — il contribuente può chiedere di versare acconti equi, cioè commisurati alla situazione reale.
Due avvertenze prima di farlo. L’acconto equo non annulla e non sostituisce la richiesta d’acconto ufficiale, che resta formalmente in essere. E se gli acconti equi risultano inferiori al dovuto, sul saldo fino a concorrenza degli acconti ufficiali viene addebitato lo stesso interesse di ritardo del 3,50%. Se invece si versa più del richiesto, sulla differenza si riceve lo 0,10%. Lo strumento va quindi usato con una stima prudente, non ottimistica.
Le quattro mosse da fare prima del 1° settembre
- Controllare la polizza d’acconto e verificare l’importo della terza rata, confrontandolo con l’ultima tassazione e con l’andamento effettivo del reddito 2026.
- Segnare in agenda il 30 settembre, non il 1°: è la data entro cui il pagamento deve essere arrivato per non generare interessi.
- Valutare l’acconto equo se la situazione economica è cambiata in modo sostanziale, ricordando che una stima al ribasso troppo aggressiva riporta il 3,50%.
- Chiedere una rateazione all’Ufficio esazione e condoni (Viale S. Franscini 6, Bellinzona — 091 814 40 21) se la rata non è sostenibile: l’interesse continua a correre, ma si evita l’incasso coattivo e le relative spese.
Per stimare l’importo dovuto restano a disposizione i calcolatori d’imposta ufficiali della Divisione delle contribuzioni, mentre le regole complete su aliquote, moltiplicatore comunale e deduzioni sono riassunte nella nostra scheda su come funziona il sistema fiscale ticinese. Il testo integrale dei tassi 2026 è nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato, pubblicato nel Bollettino ufficiale 2025, 308.
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