Congedo per assistere un familiare malato in Svizzera: quanti giorni spettano e chi paga lo stipendio

Claudio Galli

20 Settembre 2026 - 19:11

condividi
Facebook
twitter whatsapp

Il Codice delle obbligazioni riconosce fino a 10 giorni retribuiti l’anno per un genitore, un fratello o il coniuge in difficoltà; se a stare male è un figlio minorenne, il congedo può arrivare a 14 settimane con un’indennità dell’80% dello stipendio. Ecco come funzionano i due strumenti, chi ne ha diritto e come si richiedono.

Congedo per assistere un familiare malato in Svizzera: quanti giorni spettano e chi paga lo stipendio

Chi lavora in Svizzera e si trova improvvisamente a dover assistere un familiare malato spesso non sa di avere due strumenti distinti a disposizione, entrambi previsti dal diritto del lavoro federale e non lasciati alla buona volontà del datore di lavoro: un congedo breve per le urgenze quotidiane e uno molto più lungo, riservato ai genitori, quando a essere colpito da una malattia o da un infortunio grave è un figlio minorenne. Questa guida spiega quanti giorni spettano in ciascun caso, chi rientra nella definizione legale di "familiare", quanto viene effettivamente pagato e come si presenta la domanda.

Due congedi diversi, da non confondere

Il primo strumento è il congedo di assistenza breve, disciplinato dall’articolo 329h del Codice delle obbligazioni (CO) e in vigore dal 1° gennaio 2021: copre le assenze di pochi giorni per accudire un familiare o il partner con un problema di salute acuto. Il secondo è il congedo di assistenza lungo, introdotto dall’articolo 329i CO insieme alla relativa indennità di perdita di guadagno (IPG), riservato ai genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute e attivo dal 1° luglio 2021. Sono due regimi con condizioni, durate e pagamenti completamente diversi: confonderli è l’errore più comune di chi si informa in fretta durante un’emergenza famigliare.

Il congedo breve: fino a 10 giorni l’anno, sempre pagati al 100%

Per assistere un familiare o il convivente con un problema di salute il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo strettamente necessario, con un limite di tre giorni per singolo evento e di dieci giorni complessivi nell’arco di un anno. Il tetto dei dieci giorni non si applica se ad avere bisogno di assistenza è un figlio: in quel caso il congedo breve non ha un massimale annuo fisso, fermo restando che oltre una certa durata subentra il secondo regime, quello lungo. Il datore di lavoro deve versare lo stipendio pieno per tutta la durata del congedo breve, ma può pretendere un certificato medico che attesti la necessità dell’assistenza: senza quel documento il diritto non è azionabile.

Chi conta come "familiare" secondo la legge

La definizione legale è più ampia di quanto si pensi, e vale la pena conoscerla prima di rinunciare al congedo per un dubbio interpretativo:

  • genitori e nonni (parenti in linea ascendente)
  • figli e nipoti (parenti in linea discendente)
  • fratelli e sorelle
  • coniuge o partner registrato
  • suoceri
  • il compagno o la compagna di vita, a condizione che condivida l’economia domestica da almeno cinque anni

Se il malato è un figlio minorenne: fino a 14 settimane con l’80% dello stipendio

Quando il figlio minorenne ha un problema di salute definito "grave" — un cambiamento radicale delle condizioni fisiche o psichiche, un decorso difficilmente prevedibile, il rischio di un danno permanente o la necessità di un’assistenza dei genitori particolarmente intensa — scatta il secondo regime. I genitori che esercitano un’attività lucrativa, dipendente o indipendente, hanno diritto complessivamente a 14 settimane di congedo, da ripartire liberamente fra i due (per esempio dieci settimane a un genitore e quattro all’altro), da utilizzare in un’unica soluzione o a giorni singoli entro un termine quadro di 18 mesi dal primo giorno in cui viene versata l’indennità.

Quanto paga l’indennità di assistenza: due esempi con i numeri

Durante il congedo lungo lo stipendio non è a carico del datore di lavoro ma dell’indennità di perdita di guadagno (IPG), pari all’80% del reddito medio lordo percepito prima dell’interruzione, con un tetto massimo di 196 CHF al giorno. Due esempi aiutano a farsi un’idea concreta: un’impiegata di commercio a tempo pieno con salario mensile medio di 5’400 CHF riceve un’indennità di 144 CHF al giorno (5’400 × 0,8 / 30); un lavoratore indipendente con un reddito annuo determinante AVS di 45’000 CHF riceve invece 100 CHF al giorno (45’000 × 0,8 / 360). Chi al momento dell’interruzione non percepisce reddito da lavoro ma già riceve indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, malattia, infortuni o disoccupazione ha comunque diritto a un importo almeno pari a quello già incassato — un meccanismo di garanzia che vale la pena conoscere per chi si trova già in una situazione fragile, magari perché segue una prima diagnosi seguita da una procedura AI.

Come si richiede il congedo e l’indennità

Per il congedo breve basta avvisare tempestivamente il datore di lavoro e procurarsi il certificato medico del familiare assistito: non serve alcuna domanda formale a un’assicurazione, perché a pagare è direttamente il datore di lavoro. Per il congedo lungo, invece, l’indennità va richiesta alla cassa di compensazione competente — in Ticino l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) di Bellinzona — tramite l’apposito modulo, che di regola viene inoltrato dal datore di lavoro insieme alla notifica dei giorni di congedo effettivamente presi; i lavoratori indipendenti presentano la domanda direttamente. È lo stesso circuito amministrativo, gestito dalle casse di compensazione AVS/AI/IPG, che eroga l’indennità di maternità in Ticino e il congedo di paternità: chi ha già affrontato una di quelle pratiche riconoscerà la procedura.

Il diritto è legato ai contributi versati tramite un datore di lavoro svizzero, non alla residenza: vale quindi anche per chi lavora in Ticino da frontaliere, a condizione che sia regolarmente assicurato tramite il contratto svizzero.

Errori comuni da evitare

Il primo errore è aspettare troppo a chiedere il certificato medico: senza quel documento, anche pochi giorni di assenza rischiano di essere considerati non giustificati. Il secondo è dimenticare che il tetto dei dieci giorni annui riguarda solo i familiari diversi dai figli, e che quindi non va applicato per errore a un genitore che assiste un bambino gravemente malato. Il terzo, più costoso, è non presentare la domanda di indennità di assistenza entro il termine quadro di 18 mesi, perdendo così il diritto a settimane di congedo lungo che restano teoricamente spettanti ma diventano di fatto inutilizzabili.

Chi si trova ad affrontare la malattia di un familiare stretto dovrebbe quindi, prima di tutto, capire con quale dei due regimi ha a che fare: da questo dipendono la durata del congedo, chi paga lo stipendio e a chi va inoltrata la domanda.

  • Verifica se il familiare da assistere rientra nella definizione di legge (ascendenti, discendenti, fratelli, coniuge, partner, suoceri, convivente da 5 anni)
  • Chiedi subito un certificato medico che attesti la necessità dell’assistenza
  • Se il congedo riguarda un figlio minorenne con una malattia grave, contatta la scheda IAS sull’indennità di assistenza per avviare la domanda
  • Tieni traccia dei giorni già usati nell’anno: il tetto di dieci giorni non riguarda i figli
  • Se sei frontaliere, verifica le stesse condizioni con il tuo datore di lavoro svizzero: il diritto dipende dal contratto di lavoro, non dal luogo di residenza

Argomenti

# Ticino

Iscriviti alla newsletter