Avs 21: la riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2024

Chiara De Carli

09/12/2022

09/12/2022 - 12:31

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Nella seduta odierna, il Consiglio federale ha fatto sapere la sequenza con cui sarà innalzata l’età pensionabile delle donne e che ha posto in consultazione le modifiche fino al 24 marzo del 2023.

Avs 21: la riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2024

La riforma Avs 21 è stata accettata da Popolo e Cantoni lo scorso 25 settembre. Nella sua seduta del 9 dicembre 2022, il Consiglio federale ha fissato la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2024. Inoltre ha posto in consultazione le disposizioni d’esecuzione. La procedura durerà fino al 24 marzo del prossimo anno.
La modifica prevede in modo particolare l’innalzamento dell’età pensionabile per le donne da 64 a 65 anni. L’incremento avverrà in quattro tappe e concretamente aumenterà per la prima volta di tre mesi il 1° gennaio 2025. Le prime a essere interessate saranno le donne nate nel 1961; la seconda tappa riguarderà quelle nate nel 1962, la cui età di riferimento sarà di 64 anni e sei mesi, che passerà poi a 64 anni e nove mesi per le assicurate nate nel 1963 e infine a 65 anni per quelle nate nel 1964 o successivamente. In questo modo, dal 2028 vigerà per tutti un’età di riferimento uniforme di 65 anni. L’aumento graduale dell’età di riferimento si applicherà analogamente anche alla previdenza professionale. Il Consiglio federale ha fatto sapere di aver posto in consultazione le previste modifiche di ordinanza fino al 24 marzo 2023.

Aumento dell’Iva

La popolazione svizzera ha accettato la riforma Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) che prevede una modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), oltre a un decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto.
Le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto possono essere adeguate soltanto all’inizio dell’anno, in modo da evitare un notevole onere amministrativo per i contribuenti, e le casse di compensazione e i datori di lavoro devono avere tempo a sufficienza per attuare la riforma. Tenendo conto di queste circostanze, il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della riforma AVS 21 al 1° gennaio 2024, quando l’aliquota normale passerà dal 7,7 all’8,1%, l’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero dal 3,7 al 3,8% e l’aliquota ridotta dal 2,5 al 2,6%.

Modifiche di ordinanza

Per l’attuazione della riforma sono richieste delle modifiche. Le principali riguardano: il concetto di «età di pensionamento» che sarà sostituito con quello di «età di riferimento» sia nell’OAVS che in tutte le altre ordinanze interessate; le misure compensative per le donne nate tra il 1961 e il 1969, in particolare per quanto riguarda le aliquote di riduzione in caso di riscossione anticipata della rendita e gli importi del supplemento in caso di riscossione di una parte della rendita.
Saranno inoltre necessarie precisazioni sia nell’OAVS che in numerosi altri atti normativi in merito al pensionamento flessibile, in particolare riguardo alle modalità in caso di modifica della percentuale della rendita riscossa.
Infine, occorrerà prevedere disposizioni concrete affinché le persone che decideranno di lavorare oltre l’età di riferimento possano scegliere se versare i contributi sull’intero salario o soltanto sulla parte che supera la franchigia di 16 800 franchi all’anno. Verranno inoltre disciplinate le modalità di computo dei contributi per il successivo calcolo della rendita.

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