Chi arriva dall’Italia la considera scontata come tredicesima parte dello stipendio annuo, ma in Svizzera la legge non la prevede per nessuno: conta solo cosa dice il vostro contratto, il CCL di categoria o quanti anni il datore ve l’ha già versata senza riserva. La guida in 5 passi per capire se vi spetta e come farla valere.
Chi lavora in Svizzera - e in particolare chi arriva dall’Italia, dove la tredicesima è un diritto sancito per legge per quasi tutti i lavoratori dipendenti - dà spesso per scontato che succeda lo stesso anche qui. Non è così: nella Confederazione la tredicesima mensilità non esiste come obbligo generale, e capire se e quanto vi spetta richiede di guardare tre punti precisi del vostro rapporto di lavoro. Ecco come orientarsi.
La legge svizzera non obbliga nessun datore a versarla
Il italicoCodice delle obbligazioniitalico, la legge federale che disciplina il contratto di lavoro, non contiene alcun articolo che imponga il pagamento di una tredicesima mensilità. Il salario dovuto è, in linea di principio, solo quello pattuito per le dodici mensilità ordinarie. Questo vale per tutti i settori e per tutti i Cantoni, Ticino compreso, dove peraltro nemmeno il salario minimo orario è garantito a chi lavora sotto un contratto collettivo che fissa condizioni diverse.
La tredicesima diventa un diritto esigibile solo quando la prevede una delle tre fonti seguenti.
I tre casi in cui la tredicesima vi spetta davvero
- Il contratto individuale di lavoro. Se la clausola sulla tredicesima è scritta nero su bianco - anche solo con una riga come "il salario annuo lordo è versato in tredici mensilità" - diventa parte integrante della retribuzione dovuta, esattamente come lo stipendio di base.
- Il contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile al vostro settore. La maggior parte dei CCL svizzeri prevede una tredicesima o un’indennità di fine anno equivalente. Alcuni CCL sono dichiarati di obbligatorietà generale dal Consiglio federale o dal Cantone: significa che si applicano a tutte le aziende del settore, anche a quelle non affiliate alle associazioni di categoria che li hanno negoziati. È il caso, ad esempio, del nuovo CCL dei parrucchieri, reso vincolante per l’intero ramo dal 1° gennaio 2024.
- L’uso aziendale consolidato. Se il datore di lavoro versa una gratifica di fine anno per più esercizi consecutivi - la prassi corrente la fissa a tre anni - senza mai accompagnarla da una riserva scritta di revocabilità o di discrezionalità, la giurisprudenza del Tribunale federale tende a considerarla un uso aziendale: da elargizione facoltativa si trasforma in una componente dovuta del salario, esigibile negli anni successivi come se fosse una tredicesima contrattuale.
Fuori da questi tre casi, nessuna legge federale vi dà ragione: un datore di lavoro che non l’ha mai promessa, né per contratto né per CCL né per prassi, non è tenuto a versarla.
Tredicesima o gratifica: la differenza che decide chi ha ragione
La confusione più comune è fra italicotredicesimaitalico e italicogratificaitalico (o bonus di fine anno). La tredicesima, quando dovuta, è una componente fissa e certa del salario: si versa a prescindere dai risultati dell’azienda e dalla prestazione del singolo dipendente. La gratifica, invece, resta per definizione discrezionale - può dipendere dagli utili, dagli obiettivi raggiunti, dalla valutazione del capo - e il datore di lavoro può legittimamente ridurla o azzerarla, purché lo faccia con una riserva esplicita, di norma scritta nel contratto o nel regolamento del personale. Il punto delicato, come visto sopra, è che una gratifica versata a lungo senza riserva smette di essere discrezionale: è lì che nascono la maggior parte delle vertenze.
Se lasciate il lavoro a metà anno
Quando la tredicesima è dovuta per contratto o CCL, spetta anche pro rata temporis a chi si dimette o viene licenziato prima di dicembre: si calcola in proporzione ai mesi effettivamente lavorati nell’anno e va versata con l’ultima busta paga. Un esempio concreto: un impiegato a Bellinzona con salario lordo di 5’200 CHF al mese e una clausola contrattuale che fissa la tredicesima a dicembre, se lascia l’azienda il 30 giugno ha diritto a un dodicesimo del salario annuo maturato fino a quel momento, pari a 2’600 CHF lordi, tassati come reddito ordinario. Per la gratifica discrezionale, invece, il pro rata in caso di uscita anticipata non è automatico: dipende da cosa dice il contratto o il regolamento aziendale.
Non confondetela con la tredicesima AVS
Da dicembre 2026 esiste anche una tutt’altra "tredicesima": quella versata sulla rendita di vecchiaia dell’AVS, introdotta dal voto popolare del 3 marzo 2024. Riguarda esclusivamente chi percepisce una pensione di vecchiaia, non chi è ancora attivo sul mercato del lavoro: le due tredicesime non hanno nulla in comune se non il nome, e non vanno confuse quando si fanno i conti di fine anno.
Cosa fare se pensate che vi spetti e non la vedete arrivare
- Rileggete il contratto di lavoro e, se esiste, il CCL di categoria. La clausola sulla tredicesima, quando c’è, è quasi sempre nella sezione dedicata al salario.
- Verificate se il vostro settore ha un CCL di obbligatorietà generale. L’elenco è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ed è consultabile online: se il vostro mestiere rientra in un CCL esteso, la tredicesima prevista si applica anche se l’azienda non l’ha mai menzionata a voce.
- Ricostruite lo storico dei pagamenti. Se avete ricevuto una tredicesima o una gratifica equivalente per tre anni consecutivi senza mai una riserva scritta, avete probabilmente maturato un uso aziendale: conservate le buste paga come prova.
- Chiedete per iscritto, prima di litigare. Una richiesta scritta e circostanziata (email o lettera) mette per iscritto la pretesa e costringe il datore a motivare un eventuale rifiuto.
- Se il datore non risponde o rifiuta senza motivo valido, rivolgetevi a un sindacato o all’autorità di conciliazione in materia di lavoro del vostro Cantone. OCST e Unia offrono consulenza gratuita agli iscritti sulle vertenze salariali; l’autorità di conciliazione è il passaggio obbligato prima di un’eventuale causa civile, ed è gratuita per le controversie di lavoro sotto una certa soglia.
Chi in questi mesi sta anche verificando altri aspetti del proprio rapporto di lavoro - malattia, infortunio, congedi - può ripassare la guida sullo stipendio in caso di malattia, utile per capire cosa succede quando a mancare non è la tredicesima ma lo stipendio ordinario.
In sintesi, prima di dicembre
- Controllate se la tredicesima è scritta nel contratto individuale.
- Verificate se esiste un CCL di categoria, e se è di obbligatorietà generale.
- Se non c’è nulla per iscritto, ricostruite lo storico dei pagamenti degli ultimi tre anni.
- Distinguete sempre tredicesima (dovuta) da gratifica (discrezionale, salvo consuetudine consolidata).
- In caso di dubbio o rifiuto, chiedete per iscritto prima e rivolgetevi a un sindacato o all’autorità di conciliazione poi.
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