La nuova scala dell’imposta federale diretta riscrive l’articolo 38 LIFD: fino a 100’000 CHF si resta quasi ai livelli di oggi, ma sopra i 250’000 si sale al 5% e oltre il milione al 7,5%. Non sono previste disposizioni transitorie, quindi è colpito anche il capitale già risparmiato. Cosa cambia per chi va in pensione e le mosse per pagare meno.
Chi conta di riscuotere in un colpo solo il capitale della cassa pensioni o del pilastro 3a al momento della pensione deve mettere in conto una novità fiscale in arrivo. Nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 — la serie di misure con cui la Confederazione punta a riequilibrare i conti federali, appesantiti anche dal finanziamento della 13esima rendita AVS — il Consiglio federale ha confermato l’intenzione di tassare più pesantemente i prelievi di capitale della previdenza. La nuova normativa non entrerà in vigore prima del 1° gennaio 2028, ma riguarderà anche il capitale già accumulato: per questo conviene capire fin d’ora chi pagherà di più e come muoversi.
Cosa cambia: una nuova scala per l’imposta federale
Oggi le prestazioni in capitale del 2° pilastro (LPP, la cassa pensioni) e del pilastro 3a (la previdenza privata vincolata) sono tassate separatamente dal resto del reddito, con un’aliquota agevolata pari a un quinto della tariffa ordinaria. La riforma sostituisce questo meccanismo dell’imposta federale diretta (IFD, l’imposta prelevata dalla Confederazione) con una nuova tariffa progressiva a dieci scaglioni. In sintesi:
- fino a 29’700 CHF: 0%
- da 29’700 a 100’000 CHF: dallo 0,2% all’1% (in linea con la prassi attuale per le coppie sposate)
- da 100’000 a 250’000 CHF: 3%
- da 250’000 a 1’000’000 CHF: 5%
- da 1’000’000 a 10’000’000 CHF: 7,5%
- oltre 10’000’000 CHF: 11,5%
Coniugi e persone sole verranno tassati con lo stesso tariffario, senza cumulo tra i due partner. Restano invece cumulate le prestazioni in capitale riscosse nello stesso anno fiscale, e non sono ammesse deduzioni. Resta anche il vantaggio di fondo della previdenza: i versamenti nel 2° pilastro e nel 3a continuano a essere deducibili dal reddito e a non pagare l’imposta sulla sostanza durante la fase di risparmio; l’imposta scatta solo al momento del prelievo.
Chi pagherà quasi nulla e chi molto di più
La struttura è pensata per non penalizzare i piccoli importi. Un tipico riscatto del pilastro 3a — spesso sotto i 100’000 CHF — resterà tassato a livello federale più o meno come oggi. Il conto cambia invece per i capitali importanti del 2° pilastro: chi ritira 300’000, 500’000 o più di un milione di franchi finisce negli scaglioni al 3%, 5% o 7,5% e paga sensibilmente di più rispetto a oggi. È proprio qui che la scelta tra rendita e capitale al pensionamento va rifatta con la calcolatrice alla mano, perché la convenienza del prelievo in contanti si assottiglia.
Attenzione: è solo l’imposta federale, il Cantone resta a parte
Un punto tecnico ma decisivo: la modifica riguarda unicamente l’imposta federale diretta. L’imposta cantonale e comunale sui prelievi di capitale non è toccata dalla riforma e continua a essere fissata da ciascun Cantone. Per un residente in Ticino la buona notizia è che il capitale previdenziale è tassato a livello cantonale con un’aliquota tra le più basse della Svizzera — al massimo intorno al 3% dopo il voto popolare del 09.06.2024 — come ricordiamo nella nostra guida sul libero passaggio del 2° pilastro. Il carico totale, però, va letto sommando le due imposte: quella cantonale-comunale (invariata) e quella federale (che con la riforma diventa più pesante sopra i 100’000 CHF).
Niente disposizioni transitorie
L’aspetto che colpisce di più è l’assenza di un regime transitorio. Dalla data di entrata in vigore, tutte le prestazioni in capitale saranno tassate con le nuove regole, anche quelle costruite negli anni sotto il vecchio tariffario. Chi ha risparmiato per decenni contando sulle aliquote di oggi non avrà quindi una clausola di salvaguardia. La stretta non riguarda solo il pensionamento: colpisce anche i prelievi anticipati per l’acquisto dell’abitazione (PPA), le prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità e il capitale ritirato per avviare un’attività indipendente.
Le mosse per pagare meno
In attesa che il quadro si chiuda, le leve di pianificazione classiche restano valide:
- scaglionare i prelievi su più anni fiscali, dato che le prestazioni dello stesso anno vengono sommate
- suddividere gli averi su più conti o istituti già al momento del cambio di lavoro, così da poterli riscuotere in anni diversi (la ripartizione deve esistere da tempo, non si può creare pochi mesi prima del prelievo)
- valutare un pensionamento parziale per distribuire l’incasso
- considerare i prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni o per ammortizzare l’ipoteca
- rivedere la scelta tra rendita e capitale, tenendo conto anche del pilastro 3a e del regolamento della propria cassa pensioni
Quando (forse) entrerà in vigore
Il Consiglio federale ha trasmesso il messaggio al Parlamento, dove il progetto è ora in discussione. Il consenso tra i partiti è basso ed è già stato preannunciato un referendum in caso di approvazione: l’entrata in vigore, fissata al più presto al 1° gennaio 2028, potrebbe quindi slittare. Per la Confederazione la misura vale entrate supplementari stimate tra 160 e 190 milioni di franchi l’anno. Prima di prendere decisioni definitive sul proprio pensionamento conviene verificare la situazione aggiornata sul sito dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e confrontarsi con la propria cassa pensioni o un consulente previdenziale.
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