13ª rendita AVS, il primo versamento a dicembre 2026: la regola entrata in vigore il 1° agosto che protegge la cassa pensioni

Claudio Galli

6 Agosto 2026 - 10:12

condividi
Facebook
twitter whatsapp

Da dicembre ogni pensionato riceve una mensilità AVS in più, tra 1’260 e 2’520 CHF. Una modifica federale in vigore dal 1° agosto evita che quel supplemento faccia scattare un taglio sulle prestazioni del 2° pilastro. Ecco chi è coinvolto e cosa conviene controllare.

13ª rendita AVS, il primo versamento a dicembre 2026: la regola entrata in vigore il 1° agosto che protegge la cassa pensioni

A dicembre 2026 i pensionati svizzeri incassano per la prima volta la 13ª rendita AVS, il supplemento nato dall’iniziativa popolare approvata in votazione il 3 marzo 2024. In vista di quel primo versamento il Consiglio federale ha introdotto una modifica tecnica, entrata in vigore il 1° agosto 2026, che riguarda una fetta precisa di pensionati: chi, oltre all’AVS (il 1° pilastro, la previdenza statale obbligatoria), riceve anche una rendita della cassa pensioni. È una notizia che la stampa svizzero-tedesca ha già ripreso e che vale la pena tradurre per il Ticino, dove la quota di popolazione in età di pensionamento è tra le più alte della Confederazione.

Cos’è la 13ª rendita e quando arriva

La 13ª rendita AVS viene versata una sola volta all’anno, a dicembre, come supplemento alla rendita di quel mese, a tutte le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia. L’importo corrisponde a un dodicesimo della somma delle rendite di vecchiaia ricevute durante l’anno: in pratica, una mensilità in più. Per una rendita individuale completa questo significa un versamento supplementare compreso tra 1’260 e 2’520 CHF, a seconda della rendita AVS maturata.

Attenzione ai casi particolari: la 13ª spetta a chi riceve una rendita di vecchiaia nel mese di dicembre. Le rendite per superstiti (vedove, vedovi e orfani) e le rendite dell’assicurazione invalidità (AI) restano invece versate 12 volte l’anno. Non rientrano nel calcolo la rendita per figli, la rendita completiva e il supplemento per le donne della generazione di transizione dell’AVS 21.

La regola dal 1° agosto: perché protegge il 2° pilastro

Qui sta il punto tecnico che cambia le carte a chi cumula più prestazioni. Nel sistema dei tre pilastri, la rendita della cassa pensioni sommata a quella dell’AVS non può superare una certa soglia: fino a oggi «la rendita della cassa pensioni e l’AVS insieme non potevano superare l’85 per cento dell’ultimo salario assicurabile», secondo quanto riportato dalla stampa svizzera. È la regola contro la italico«sovrassicurazione»/italico, pensata per evitare che chi va in pensione o riceve prestazioni d’invalidità e per superstiti finisca per incassare più di quanto guadagnava da attivo.

Il problema: aggiungendo la 13ª rendita AVS, quella soglia poteva essere superata, e a quel punto la cassa pensioni avrebbe potuto ridurre le proprie prestazioni. Un effetto paradossale, che avrebbe tolto con una mano ciò che l’AVS dà con l’altra. Per questo il Consiglio federale ha deciso di escludere la 13ª rendita AVS dal modello di calcolo: il supplemento di dicembre non viene più conteggiato ai fini del tetto, e non fa quindi scattare tagli sulla rendita del 2° pilastro. In concreto, chi riceve una prestazione della cassa pensioni oltre all’AVS non deve temere che la 13ª si traduca in una decurtazione altrove.

Cosa cambia per il portafoglio (e cosa no)

Buone notizie anche su un altro fronte: la 13ª rendita AVS non riduce le prestazioni complementari (PC), l’aiuto per chi con la sola rendita non copre le spese essenziali. Il supplemento è escluso esplicitamente dalle entrate computabili nel calcolo delle PC.

Restano invece aperti due nodi che il pensionato ticinese farà bene a tenere d’occhio:

  • il finanziamento: la 13ª costa alla Confederazione tra 4 e 5 miliardi di franchi l’anno. In giugno il Parlamento ha scelto di coprirla in parte con un aumento dell’IVA di 0,4 punti (aliquota normale dall’8,1 all’8,5 per cento) a partire dal 2028, ma la popolazione deve ancora votare: l’appuntamento alle urne è fissato per il 29 novembre 2026;
  • la tassazione: come le altre rendite, anche la 13ª è reddito imponibile. L’entità del prelievo dipende dall’aliquota cantonale e comunale.

Per il calcolo esatto e il versamento è competente la cassa di compensazione AVS che paga la rendita di dicembre: prima di quel mese non è possibile un conteggio preciso. Chi vuole verificare la propria situazione può rivolgersi direttamente alla cassa o consultare l’informazione ufficiale dell’UFAS, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Per chi riceve anche una prestazione del 2° pilastro, un controllo sul prossimo conteggio della cassa pensioni è il modo più semplice per accertarsi che la nuova regola sia applicata.

 [3]

Argomenti

# Ticino

Iscriviti alla newsletter