Scioglimento del Fondo Assegni familiari nell’agricoltura

Laura Bordoli

3 Febbraio 2022 - 11:51

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Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento la proposta per modificare la legge sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF).

Scioglimento del Fondo Assegni familiari nell'agricoltura

Il Fondo Assegni familiari nell’agricoltura è dotato di un capitale di 32,4 milioni di franchi. Gli interessi che ne derivano sono impiegati per ridurre i contributi che i Cantoni devono pagare per il finanziamento degli assegni familiari nell’agricoltura.
Tuttavia, dal 2018 il Fondo non produce più interessi, ragion per cui il Controllo federale delle finanze ha raccomandato, nell’ambito di una verifica dei sussidi svolta nel 2019, di procedere al suo scioglimento.

Sempre in tema agricoltura, il prossimo 1° marzo entrerà in vigore anche la modifica di legge con cui il Parlamento, lo scorso ottobre, ha deciso di sostenere la filiera nazionale dello zucchero, mantenendo invariato fino al 2026 il dazio minimo: 7 franchi al quintale.

Capitale trasferito ai Cantoni

In linea con lo scopo originario del Fondo, ovvero ridurre i contributi cantonali al finanziamento degli assegni familiari nell’agricoltura, il suo capitale sarà trasferito ai Cantoni.
La quota spettante a ciascuno di essi sarà definita in proporzione agli assegni pagati nel Cantone.
Lo scioglimento del Fondo LAF semplificherà i flussi finanziari tra la Confederazione e i Cantoni, ma non avrà ripercussioni sui beneficiari delle prestazioni versate in virtù della pertinente legge.

Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)

La legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) è in vigore dal 1° gennaio 1953.
Secondo la LAF, gli agricoltori indipendenti, i lavoratori agricoli, gli alpigiani e i pescatori professionisti hanno diritto agli assegni familiari per i figli (e, a determinate condizioni, anche per i figliastri, gli affiliati e gli abiatici).
Essi comprendono un assegno per i figli e uno di formazione. La somma di denaro corrisponde agli importi minimi secondo la legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam), cioè a 200 franchi per gli assegni per i figli e 250 franchi per gli assegni di formazione. Nelle regioni di montagna gli importi sono superiori di 20 franchi.
I lavoratori agricoli beneficiano inoltre di un assegno per l’economia domestica di 100 franchi al mese.

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