Chi la paga, come si legge la tabella A, B, C o H in busta paga, quando scatta la tassazione ordinaria ulteriore e come recuperare pilastro 3a, alimenti e spese per i figli prima della scadenza di fine marzo.
Se lavorate in Ticino con un permesso B, G o L e ogni mese vedete una trattenuta fiscale già applicata direttamente sullo stipendio, siete soggetti all’imposta alla fonte. È il sistema che riguarda la maggior parte dei dipendenti stranieri del Cantone e dei frontalieri residenti in Italia: niente dichiarazione d’imposta da compilare, ma anche pochi margini per intervenire, se non si conoscono le scadenze giuste. Questa guida spiega chi paga l’imposta alla fonte, come leggere la tabella applicata dal datore di lavoro, quando conviene (o è obbligatorio) passare alla tassazione ordinaria, e come recuperare le deduzioni a cui si ha diritto entro il termine perentorio del 31 marzo.
1. Chi paga l’imposta alla fonte e chi ne è escluso
L’imposta alla fonte (Quellensteuer) si applica a due categorie di contribuenti:
- i lavoratori stranieri domiciliati in Svizzera senza permesso di domicilio C, salvo chi ha un coniuge o partner registrato svizzero o titolare di un permesso C;
- le persone domiciliate all’estero che percepiscono un reddito da un’attività svolta in Svizzera, tra cui i frontalieri con permesso G.
Chi ha il permesso C, o è sposato con un cittadino svizzero o un titolare di permesso C, esce automaticamente dal sistema alla fonte e compila la dichiarazione d’imposta ordinaria come qualsiasi altro contribuente ticinese.
Per tutti gli altri, ogni mese il datore di lavoro (o la cassa pensioni, per le rendite) trattiene l’imposta sul salario lordo e la versa direttamente alla Divisione delle contribuzioni del Cantone. La trattenuta copre in un colpo solo l’imposta federale, cantonale e comunale: non c’è quindi, di norma, nulla da presentare a fine anno — a meno che non si rientri in uno dei casi del punto 3.
2. Come si legge la tabella in busta paga
L’aliquota applicata non dipende solo dal reddito, ma da una combinazione di fattori riassunta in tabelle standardizzate:
- tabella A: persone sole senza figli a carico;
- tabella B: coniugati con un solo reddito nel nucleo familiare;
- tabella C: coniugati con due redditi;
- tabella H: genitori soli con figli a carico.
A ogni tabella si aggiunge poi il numero di figli a carico (che abbassa l’aliquota di qualche punto percentuale) e, per chi appartiene a una confessione cattolica o protestante, un supplemento per l’imposta di culto cantonale. Le aliquote reali per il 2026 partono da 0% sotto i 18’000 CHF di reddito lordo e possono superare il 20% per i redditi più alti; nella fascia 40’000-150’000 CHF si muovono orientativamente tra il 7% e il 18%, a seconda di tabella, figli e confessione. Il calcolatore ufficiale del Cantone Ticino permette di verificare l’aliquota esatta per la propria situazione, ed è il primo strumento da consultare se lo stipendio netto sembra non tornare.
Un errore frequente: la tabella applicata dal datore di lavoro non si aggiorna automaticamente quando cambia la situazione personale (matrimonio, nascita di un figlio, separazione). Se non lo si comunica, si continua a pagare l’aliquota vecchia, spesso più alta di quella dovuta.
3. Quando scatta la tassazione ordinaria ulteriore (obbligatoria o su richiesta)
Per i residenti in Ticino (permesso B, G o L domiciliati nel Cantone), la tassazione ordinaria ulteriore (TOU) diventa obbligatoria in tre casi:
- il reddito lordo da attività lucrativa dipendente supera i 120’000 CHF annui, del contribuente e/o del coniuge o partner registrato;
- si percepiscono altri proventi soggetti a tassazione ordinaria (rendite, immobili, redditi da titoli);
- durante l’anno si passa al beneficio di un permesso di domicilio C.
In questi casi, la trattenuta alla fonte resta ma diventa un semplice acconto: a fine anno si compila la dichiarazione d’imposta completa, che tiene conto di tutti i redditi e di tutte le deduzioni effettive (non più quelle forfettarie già incluse nelle tabelle).
Chi non rientra in questi parametri può comunque richiedere volontariamente la TOU. Attenzione: la richiesta, una volta inoltrata, non è più ritirabile e vale anche per gli anni successivi, con l’obbligo di ripresentare la dichiarazione ogni anno.
4. Il caso particolare dei frontalieri sotto il nuovo accordo Italia-Svizzera
Chi lavora in Ticino risiedendo in Italia ed è soggetto al nuovo accordo fiscale italo-svizzero del 23 dicembre 2020 si trova in una situazione diversa e più rigida: per questi lavoratori l’imposta alla fonte è definitiva, e la tassazione ordinaria ulteriore non è più richiedibile. Resta però possibile, se almeno il 90% del reddito è imponibile in Svizzera, chiedere il semplice ricalcolo dell’aliquota o della tabella applicata, oltre a un numero limitato di deduzioni supplementari (si veda il punto 5). I frontalieri "storici", già occupati in Svizzera prima del 2019 e protetti dalla clausola di salvaguardia dell’accordo, restano invece soggetti al regime precedente, con imposizione esclusiva in Svizzera.
5. Come correggere un errore o chiedere deduzioni extra
La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino distingue due percorsi, entrambi da presentare online:
- richiesta 1 - correzione di aliquota o tabella: da usare quando il datore di lavoro ha applicato la tabella sbagliata (stato civile non aggiornato, figli non registrati) o un’aliquota errata. Per questa casistica il termine è più ampio: fino a 5 anni a ritroso;
- richiesta 2 - deduzioni supplementari: da usare per far valere versamenti straordinari al secondo pilastro, versamenti al pilastro 3a, contributi alimentari a figli o ex coniugi, e le spese di cura dei figli sostenute da terzi quando sono necessarie per permettere ai genitori di lavorare.
Per entrambe le richieste vale lo stesso termine perentorio: il 31 marzo dell’anno successivo a quello di assoggettamento (per i redditi 2025, quindi, il 31 marzo 2026). Il termine non è prorogabile: chi lo lascia scadere perde il diritto a far valere la correzione o la deduzione per quell’anno fiscale.
6. Un esempio pratico
Un dipendente con permesso B, celibe senza figli, reddito lordo annuo di 85’000 CHF, tabella A0: in base alle fasce pubblicate per il 2026, l’aliquota effettiva si colloca indicativamente attorno al 12-13% (la cifra esatta va sempre verificata con il calcolatore ufficiale, perché varia anche in base a confessione e comune di residenza). Se nel corso dell’anno versa un contributo straordinario al pilastro 3a fino al tetto massimo consentito, quella somma non è già scontata nella tabella applicata in busta paga: senza la richiesta 2, la trattenuta alla fonte resterebbe più alta di quanto dovuto, e la differenza andrebbe recuperata solo presentando la domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Checklist prima del 31 marzo
- Verificate con il calcolatore ufficiale ti.ch se la tabella e l’aliquota applicate in busta paga corrispondono davvero alla vostra situazione familiare.
- Se avete versato volontariamente nel 2° o 3° pilastro, pagate alimenti o avete spese di cura per i figli affidate a terzi, raccogliete i giustificativi e presentate la richiesta 2 entro il 31 marzo.
- Se il vostro reddito lordo supera i 120’000 CHF o avete altri proventi imponibili, verificate se siete automaticamente soggetti alla tassazione ordinaria ulteriore.
- Se siete "nuovi" frontalieri sotto l’accordo 2020, ricordate che la TOU non è più un’opzione: restano solo la correzione di aliquota/tabella e le deduzioni limitate.
- Segnate il 31 marzo in agenda: è un termine di perenzione, non prorogabile in nessun caso.
Chi ha già affrontato la parte successiva del percorso fiscale ticinese — la dichiarazione dei redditi lato italiano o il libero passaggio del secondo pilastro in caso di cambio di lavoro — troverà in questi due passaggi molti degli stessi concetti applicati dal lato svizzero della busta paga. Per un quadro più ampio di come funziona il sistema fiscale cantonale, resta valida anche la nostra scheda su tasse e aliquote in Ticino.
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