Indennità di perdita di guadagno: cosa cambia e da quando?

Claudia Mustillo

21 Giugno 2021 - 10:02

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L’indennità di perdita di guadagno sarà estesa fino alla fine dell’anno e inoltre, dal prossimo mese, si potrà chiedere un diverso calcolo per l’indennità. Cosa cambia e da quando?

Il Consiglio Federale ha messo in atto una serie di provvedimenti, a partire dal 20 marzo, per attenuare le ripercussioni economiche legate alla diffusione e alle norme di contenimento del Coronavirus. Uno di questi provvedimenti è l’indennità di perdita di guadagno, le cui basi giuridiche saranno valide fino al 31 dicembre 2021, anziché fino al 30 giugno.

La proroga dell’indennità di perdita di guadagno

L’indennità di perdita di guadagno, misura messa in campo per attenuare le difficoltà economiche causate dalla pandemia da Covid-19, è stata prorogata dal Consiglio federale dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. Questa modifica si muove di pari passo rispetto alla proroga delle basi giuridiche della legge Covid-19 decisa dal Parlamento.

Infine, dal momento che per alcune categorie l’indennità di perdita di guadagno può essere fatta valere solo in modo retroattivo, le richieste delle prestazioni possono essere presentate fino al 31 marzo 2022.

Inoltre tra le novità, a partire dal 1° luglio 2021, vi è la possibilità per le future indennità di perdita di guadagno di essere calcolate sulla base del reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per il soggetto richiedente.

Questa modifica arriva proprio nel momento in cui sempre più persone interessate hanno ricevuto la decisione di tassazione definitiva per il 2019. Fino ad oggi le indennità di perdita di guadagno sono state calcolate sulla base del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS e conseguito nel 2019 e preso in considerazione per la fissazione dei contributi d’acconto per lo stesso anno.

Ricordiamo che tra i beneficiari dell’indennità di perdita di guadagno, in Svizzera, troviamo:

  • I genitori che devono interrompere il lavoro perché non possono più contare sulla custodia dei figli da parte di terzi, come la scuola o le babysitter. Per ottenere l’indennità sono richiesti alcuni adempimenti: in primo luogo il soggetto deve essere genitore di uno o più figli al di sotto dei 12 anni di età, subire una perdita di guadagno in quanto deve appunto occuparsi della custodia dei figli e deve inoltre essere obbligatoriamente assicurato/a all’AVS – quindi avere domicilio in Svizzera e svolgere un’attività lucrativa in Svizzera – ed esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente. L’indennità ammonta all’80% del reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, per un massimo di 196 franchi al giorno.
  • Chi deve interrompere l’attività lucrativa per via della quarantena. Ha diritto all’indennità chi si trova in quarantena su prescrizione medica o su ordine dell’autorità, per questo deve essere obbligatoriamente assicurato/a all’AVS – quindi avere domicilio in Svizzera e svolgere un’attività lucrativa in Svizzera – ed esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente. L’indennità ammonta all’80 % del reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, per un massimo di 196 franchi al giorno.

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