Svizzera depennata dalla lista nera. Alessandro Pallara, AP4Legal: «L’Italia poteva fare un po’ più in fretta»

Sara Bracchetti

24/04/2023

24/04/2023 - 16:47

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L’avvocato Pallara entra nel merito di una decisione che dichiara giusta ma giunta dopo otto anni di imperdonabile indugio. «La Svizzera non è più un paradiso fiscale dal 2015, ma si è tardato finora a riconoscerlo. Nel frattempo, quante anomalie».

Svizzera depennata dalla lista nera. Alessandro Pallara, AP4Legal: «L'Italia poteva fare un po' più in fretta»

Ma quale paradiso fiscale. I tempi cambiano, le definizioni pure: e chiamare la Svizzera un paradiso, presto, sarà quantomeno un anacronismo, se non una bugia, infine un oltraggio. Spiega anzi l’avvocato Alessandro Pallara, dello studio legale AP4Legal, che non dovrebbe essere più così da almeno otto anni: da quando, cioè, è stata sottoscritta la nuova convenzione fiscale fra Italia e Svizzera. Salvo poi temporeggiare, rinviare fino a oggi la cancellazione dalla cosiddetta Blacklist annunciata e chiacchierata in questi giorni. Alla quale, peraltro, viene subordinato anche un accordo, sia pur temporaneo, sul telelavoro dei frontalieri. Questioni che si intrecciano, fino a ingarbugliarsi, e che Pallara, esperto di relazioni bilaterali in materia fiscale e prossimo ospite dell’evento "Vendere in Ticino" organizzato da Money l’8 maggio a Monza, cerca di dirimere.

Avvocato, che cosa significa cancellare la Svizzera dalla Black List?
«Significa che la Svizzera, finalmente, dopo un periodo di illogico e anomalo mantenimento nell’unica lista nera fiscale italiana oggi ancora esistente, risalente al decreto ministeriale del 4 maggio 1999, ha il diritto di non essere più considerata un “paradiso fiscale”».

Che cosa intendiamo per paradiso fiscale?
«La definizione ha due accezioni. Nel senso più spiccato del termine, vuol dire essere un paese con un regime fiscale privilegiato. Nel significato che nel tempo è stato attribuito dall’amministrazione finanziaria italiana, si riferisce al senso della mancanza di cooperazione amministrativa internazionale in materia fiscale».

Con la cancellazione, ci si sbarazza di entrambe?
«Esatto. E, peraltro, si dà finalmente seguito a quanto previsto nella road map del 2015 e ad oggi solo parzialmente eseguita, direi prevalentemente a vantaggio dell’Italia».

Traduco. L’Italia oggi ci perde e la Svizzera ne guadagna: è così?
«L’accordo politico raggiunto il 20 aprile 2023 tra l’Italia e la Svizzera, nella misura in cui mette in evidenza la necessità di modificare l’elenco degli Stati rientranti nella suddetta Black List, espungendo dalla stessa la Confederazione elvetica, finalmente ripristina un equilibrio, con un vantaggio del cittadino italiano. Non parlerei di un vantaggio di uno o dell’altro Paese».

Quali sono le conseguenze pratiche?
«Indubbiamente, la presenza della Svizzera tra i Paesi Black list portava una serie di svantaggi derivanti da talune norme fiscali italiane. Pertanto, la decisione produce un significativo impatto su quelle leggi che, di fatto, costituivano una limitazione alla mobilità delle persone e dei capitali e che tanto sono state utilizzate. O, in alcuni casi, anche abusate: dico ciò guardando all’esperienza di moltissimi casi di verifiche della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate. Basti pensare alle centinaia di famiglie coinvolte in procedimenti amministrativi, per lo più risoltisi con un nulla di fatto per il fisco italiano, a causa della famosa “Lista Falciani”».

Può entrare nel dettaglio?
«Vi è una serie di norme tributarie che non saranno più applicabili nei confronti di cittadini italiani in Svizzera, iscritti e non all’Aire, così come di tutti i soggetti residenti in Italia che detengano attività patrimoniali o finanziarie sul territorio elvetico. Prima tra tutte, l’inversione dell’onere della prova ai fini della dimostrazione della genuina residenza fiscale in Svizzera, attualmente imposto dall’articolo 2 del Tuir. Tale norma stabilisce che, nonostante un cittadino italiano sia rimasto iscritto per la minor parte dell’anno - quindi per meno di 183 giorni - nella lista della popolazione residente, e si sia regolarmente iscritto all’Aire e trasferito in Svizzera, egli viene considerato “salvo prova contraria” ancora residente in Italia».

Una sorta di atto di sfiducia. Che senso ha?
«Si tratta di un’inversione della prova, che talune volte è diventata anche diabolica: penso al caso di una signora lombarda che, trasferitasi addirittura in Svizzera francese con tutta la famiglia, venne presuntivamente considerata residente in Italia sulla base di questa norma. Soltanto la presentazione di copiosa documentazione, per tutti gli anni di imposta oggetto della verifica, consentì di farle attribuire quello che tutti gli altri cittadini italiani trasferitisi in altri Paesi hanno sempre ottenuto, ovverosia il riconoscimento del diritto di potersi muovere liberamente e di non avere obblighi in Italia in assenza di redditi ivi prodotti».

Una norma che lei ha definito "prima fra tutte". Le altre quali sono?
«L’articolo 12 del decreto legislativo 78/2009 prevede che, ai fini del contrasto ai paradisi fiscali, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale previlegiato indicati nella Black List, in violazione degli obblighi di dichiarazione previsti, si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione italiana, salvo prova contraria. Stabilisce inoltre che le sanzioni previste nei casi di omessa o infedele dichiarazione siano raddoppiate. In aggiunta, anche i termini per l’accertamento sono raddoppiati: entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno in caso di omessa presentazione. Così come sono raddoppiati i termini per l’irrogazione dell’atto di contestazione, l’atto di irrogazione delle sanzioni e per la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata».

Doppia fatica per "farla franca": una norma che aspira, o aspirava, incutere paura?
«Tale norma è tutt’ora lo “spauracchio” più consistente nell’ambito delle verifiche e degli accertamenti, poiché impone al contribuente di produrre tutta la documentazione utile ad attestare che il proprio saldo patrimoniale sia stato costituito con redditi assoggettati a tassazione negli anni e provenga da una donazione o redditi esenti, fino a dieci anni addietro. C’è poi un ulteriore svantaggio».

Prego.
«Lo prevede l’articolo 5 del decreto legislativo 167/1990, che impone sanzioni raddoppiate per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nel caso di attivi detenuti nei Paesi inclusi nella suddetta Black list: si va dal 6% al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Una quantità di sanzione enorme, per la quale l’Italia aveva già modificato la propria normativa a seguito dell’intervento della Commissione Europea: ricordiamo che fino al 2013 le sanzioni erano previste nella misura minima del 5% e massima del 25%, con raddoppio dal 10% al 50% nei casi Black List. Oggi, per fortuna, nei casi di violazioni da ravvedere, sono possibili delle significative riduzioni mediante accesso alle varie misure deflative del contenzioso».

E adesso l’addio alla Blacklist. Questo come cambierà il rapporto Italia Svizzera, d’ora in poi?
«La Svizzera si lascerà alle spalle l’equivoca reputazione di paradiso fiscale. Dopo anni, dimostrerà efficacemente all’Italia e alla comunità internazionale che la trasparenza è totale e la cooperazione internazionale, sia su base automatica sia su richiesta, è perfettamente eseguita. Ciò significa che i cittadini italiani potranno giustamente sentirsi non più penalizzati dalle suddette norme fiscali italiane, a cominciare dall’inversione della prova».

Ha sottomano qualche esempio clamoroso, per capirci meglio?
«Mi viene in mente un recente caso di interpello non pubblicato, relativamente all’accesso al regime dei neo-residenti per un cittadino italiano da decenni residente in Svizzera e che ha deciso di rientrare nella patria italiana per trascorrere serenamente i prossimi anni, per altro potendo godere dell’agevolazione per i cosiddetti “paperoni” che pagano soltanto 100.000 euro l’anno per i redditi prodotti all’estero. In Svizzera le imposte erano almeno dieci volte superiori….era quello un paradiso fiscale? Eppure abbiamo dovuto minuziosamente dimostrare che negli ultimi dieci anni era stato residente in Svizzera, producendo quintali di documentazione e meritando la medaglia della perfetta dimostrazione, con esito favorevole dell’interpello».

Perché tutto questo sta accadendo proprio adesso? Che cosa ha fatto la Svizzera per “meritarselo”?
«Con la sottoscrizione della nuova convenzione fiscale con l’Italia, il 23 febbraio 2015, è stato modificato l’articolo 27 nella convenzione Italia Svizzera contro le doppie imposizioni del 1976. Parallelamente, la Svizzera ha apportato alla propria legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Laaf), già in vigore dal 1° febbraio 2013, delle modifiche specifiche. Non solo: la Svizzera aveva già aderito alla convenzione multilaterale per la mutua assistenza in materia fiscale nel 15.10.2013, divenendo il 58° Stato a riconoscere tale strumento. Non si può certo negare che la Svizzera abbia fatto passi da gigante nel corso degli anni per favorire un corretto scambio di informazioni, rendendosi il più trasparente possibile a livello fiscale sullo scenario internazionale e cooperando fattivamente anche nelle procedure di collaborazione volontaria: vedasi la “voluntary disclosure” che, ricordiamolo bene, hanno riguardato oltre 100.000 contribuenti italiani. Pertanto, la Svizzera si è più che meritata il diritto ad essere cancellata dalla Black List italiana».

Nel frattempo però sono passati anni. Vuol dire che l’Italia è in ritardo?
«Sì, decisamente, anche perché la Svizzera è un Paese a fiscalità ordinaria e anche il regime di tassazione secondo il dispendio ha parametri che già nei minimi sono superiori a quelli italiani previsti per i neo-residenti. La Svizzera avrebbe dovuto essere rimossa dalla Black List italiana già nel 2015, come previsto dalla Road Map».

Dunque, torniamo al "perché proprio ora". Alla cancellazione è subordinato un accordo sul telelavoro. Potrebbe venire il sospetto: non sarà un "do ut des"?
«Dalla lettura dell’accordo politico non direi che si tratta di una condizione. La cancellazione viene data per una necessità e la sottoscrizione del nuovo accordo sull’imposizione del telelavoro, semmai, è subordinato all’effettiva modifica della Black List. Ad oggi è stata raggiunta un’intesa preliminare. Gli Stati hanno concordato che tale accordo sarà perfezionato e firmato solo dopo che l’Italia avrà, da un lato, introdotto una norma transitoria che disciplini la tassazione del telelavoro e, dall’altro, provveduto all’eliminazione della Svizzera dalla Black List».

Il “dietrofront” a febbraio l’aveva sorpresa?
«Si. La decisione mi aveva sorpreso in negativo poiché si poneva in controtendenza rispetto alla decisione dell’Unione Europea, la quale aveva deciso di sospendere le implicazioni fiscali e previdenziali prodotte dal telelavoro dei lavoratori frontalieri fino al 30 giugno 2023. Ricordiamo che a partire dal 1° febbraio, l’accordo transitorio per i lavoratori frontalieri sottoscritto tra Italia e Svizzera in piena pandemia, che permetteva ai frontalieri italiani di prestare attività lavorativa da "remoto" senza che ciò potesse incidere sul loro trattamento fiscale, non è più in vigore».

Dopo cinque mesi appena, si cambia. Errore prima o errore adesso?
«Dopo che la Svizzera ha subìto per molti anni le normative antielusive italiane e le varie iniziative negli ultimi anni portate avanti da Agenzia delle Entrate e Procura della Repubblica nei confronti di svariate banche e operatori finanziari elvetici, forse contrariamente a quanto in quella road map era previsto, mi sembra di poter dire che oggi si ripristini un equilibrio».

Nessuna coincidenza?
«In effetti, non sembra essere una mera coincidenza. Il “do ut des” mi sembra che si possa riferire a quanto già dato e le premialità possono intuirsi anche nella misura parzialmente favorevole che possa essere accordata ai soggetti residenti in Italia, ma anche viceversa, che a certe siano impiegati in telelavoro».

Riguardo al telelavoro, lei che cosa si auspica per il futuro - e che cosa si aspetta, se le due cose sono diverse?
«A mio avviso, il telelavoro, nella misura in cui sia utilizzato in misura parziale, non dovrebbe precludere l’applicazione del regime fiscale previsto per i lavoratori frontalieri. Lo smart working, infatti, altro non è che una differente modalità di esplicazione di un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero. Tuttavia, il telelavoro potrebbe porsi in contrasto con il requisito secondo cui, per essere considerato tale, il lavoratore frontaliere dopo aver svolto l’attività lavorativa deve ritornare quotidianamente al proprio domicilio, situato in uno dei Comuni di frontiera. Il frontaliere che dovesse restare materialmente in Italia, lavorando da remoto, non soddisfa il suddetto requisito di rientro giornaliero».

Giusto basarsi su requisiti vecchi, posti quando la tecnologia non consentiva di lavorare da casa?
«Purtroppo, il problema risiede nel fatto che il nuovo accordo del 2020 relativo all’imposizione dei frontalieri, e ancor di più quello originale del 1974, non tiene minimamente conto dello sviluppo tecnologico a cui la società è andata incontro negli ultimi anni e nemmeno alle nuove alternative modalità di lavoro che oramai sono estremamente diffuse tra gli ambienti lavorativi di tutto il mondo. Infatti, il telelavoro rappresenta una risorsa potenzialmente in grado di produrre vantaggi in capo ad entrambe le parti contraenti. In assenza di un preciso accordo sulla materia e di una chiara disciplina interna, il telelavoro complica solo le cose».

Che fare, dunque?
«Per il futuro mi aspetto che Italia e Svizzera si dotino di una regolamentazione che stabilisca su chi far ricadere integralmente l’imposizione fiscale delle attività svolte dal lavoratore frontaliere in modalità remoto dall’Italia per conto di datori di lavoro svizzeri - e viceversa. Meccanismi differenti genererebbero una complicazione e un rallentamento anacronistici rispetto alla velocità alla quale viaggia il mondo. A tal proposito, già sembra assurdo mantenere un regime preferenziale per coloro che abitano nei comuni della fascia di confine di 20 km. I moderni mezzi e le autostrade hanno infatti velocizzato e semplificato il raggiungimento della Svizzera da località ben più lontane. Tutto ciò non era pensabile nel lontano 1974 e stranamente non è stato pensato neanche in fase di modifica dell’accordo sui frontalieri, perseverando in una norma che direi discriminatoria».

Pare che l’accordo aspiri a punire chi si avvantaggia della comodità di restare fra le mura domestiche, invece di riconoscere benefici che, in un modo o nell’altro, riguardano tutti. Non trova?
«Il telelavoro, riducendo gli spostamenti con automobili e mezzi pubblici, produce indubbiamente il vantaggio di ridurre l’inquinamento ambientale, il rischio di incidenti stradali e l’efficienza per l’eliminazione dei tempi morti di viaggio, a beneficio di tutti. Dal punto di vista del guadagno per i due Stati, invece, se si mantenesse in vigore la vecchia impostazione dell’accordo stipulato durante la pandemia, che prevedeva l’imposizione esclusiva in Svizzera dei frontalieri che lavoravano da remoto, la confederazione elvetica continuerebbe a riscuotere l’imposta alla fonte da tali soggetti, mentre l’Italia otterrebbe un vantaggio fiscale dai maggiori consumi che il lavoratore frontaliere produrrebbe lavorando in smart working dalla propria abitazione, avendo a disposizione più tempo da impiegare per servizi e acquisti».

Chi ne farebbe le spese maggiori, se il telelavoro venisse "osteggiato"?
«Anzitutto, ribadiamo: ciò vale soltanto per i frontalieri rientranti nel vecchio regime. Per gli altri, ovverosia per coloro che saranno assunti dopo la data di entrata in vigore del nuovo accordo sui frontalieri, non cambierebbe nulla, considerato che il proprio reddito di lavoro dipendente, già assoggettato ad imposta alla fonte in Svizzera, sarebbe comunque ripreso a tassazione in Italia con riconoscimento del credito di imposta. Detto questo, a pagarne maggiormente le spese, in assenza di un accordo che riguardi anche il mantenimento esclusivo in Svizzera degli oneri previdenziali e assicurativi, sarebbero proprio i datori di lavoro elvetici, che si troverebbero a dover gestire complesse pratiche di assunzione di responsabilità e obblighi di sostituzione d’imposta e contributiva per le prestazioni rese dai propri dipendenti sul territorio italiano in smart working».

Dunque la Svizzera farebbe bene a caldeggiare il telelavoro dei "vecchi" frontalieri. Ma i nuovi?
«Il nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, le cui disposizioni si applicheranno a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, è finalizzato ad equiparare il trattamento fiscale di lavoratori frontalieri e transfrontalieri, posto che, ad oggi, non sussiste più alcuna ragione per assicurare un trattamento di favore ai cittadini che risiedono nella fascia 20 km dal confine, considerato che, al giorno d’oggi, gli spostamenti non sono più limitati come in passato».

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