Assegni familiari, da luglio verrà sciolto il fondo per l’agricoltura

Matteo Casari

20 Aprile 2023 - 09:29

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Dopo la revisione di legge effettuata il 30 settembre 2022, il Consiglio federale ha deciso la data di entrata in vigore della nuova LAF.

Assegni familiari, da luglio verrà sciolto il fondo per l'agricoltura

Nella seduta del 19 aprile, il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore della modifica della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF), che permette lo scioglimento del Fondo Assegni familiari nell’agricoltura.

Lo scopo del fondo LAF

Gli interessi del Fondo Assegni familiari nell’agricoltura (Fondo LAF) erano impiegati per ridurre i contributi che i Cantoni devono pagare per il finanziamento degli assegni familiari nell’agricoltura. Considerato che il Fondo non produceva più interessi dal 2018, il Controllo federale delle finanze ne aveva raccomandato lo scioglimento.
Il 30 settembre 2022 le Camere federali hanno adottato la revisione della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura necessaria a tal fine.

Capitale ridistribuito tra i Cantoni

Il capitale del Fondo, pari a 32,4 milioni di franchi, sarà trasferito ai Cantoni. La quota spettante a ciascuno di essi sarà definita in proporzione alla somma degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel Cantone.
Lo scioglimento del Fondo LAF semplificherà i flussi finanziari tra la Confederazione e i Cantoni, ma non avrà ripercussioni sui beneficiari delle prestazioni. La modifica della LAF entrerà in vigore il 1° luglio 2023.

La nuova disposizione transitoria

Ecco cosa recita l’articolo revisionato della LAF il 30 settembre 2022

  1. L’accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 1 è sciolto all’entrata in vigore della presente modifica.
  2. Le risorse dell’accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
  3. La quota delle risorse dell’ֹaccantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica.

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