Legge e crypto: perché l’Europa ha bisogno del Regolamento MiCA e della tassonomia dei crypto assets

Alberto Borri

21/03/2023

21/03/2023 - 18:34

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Un’accurata panoramica del Regolamento, che ha l’obiettivo di fornire un quadro normativo globale per le cripto-attività e i servizi correlati nell’Unione Europea.

Legge e crypto: perché l'Europa ha bisogno del Regolamento MiCA e della tassonomia dei crypto assets

In assenza di un framework normativo chiaro e definito a livello dell’Unione Europea, è importante analizzare come la Commissione europea si sia mossa per cercare di regolare il mercato dei crypto-assets. La Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai Mercati delle Cripto-Attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito il “Regolamento MiCA”, “Regolamento” o “MiCA”), una volta entrato in vigore, sarà sicuramente la normativa cardine che andrà a regolare l’intero settore dei crypto-assets.

Il quadro normativo globale

Il Regolamento MiCA rientra in un più ampio pacchetto di riforme adottato da parte della commissione europea il cosiddetto Digital Finance Package. Questo pacchetto di riforme ha come obiettivo quello di rendere il settore finanziario dell’Unione Europea più competitivo, promuovendo un’innovazione responsabile con regole più sicure per i consumatori, e allo stesso tempo, più favorevoli allo sviluppo digitale.
Più nello specifico, il Regolamento MiCA mira ad armonizzare il framework dell’Unione in materia di crypto-assets, andando a prevedere specifichi obblighi e requisiti in capo ai soggetti coinvolti nell’emissione e nell’offerta di cripto-attività al fine di negoziare o fornire servizi connessi alle cripto attività nell’Unione Europea.
L’obiettivo del regolamento è quello di fornire un quadro normativo globale per le cripto-attività e i servizi correlati nell’Unione Europea, creando un equilibrio tra la promozione dell’innovazione nel mercato delle cripto-attività e la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria.

Regole restrittive?

Tuttavia, alcuni critici sostengono che il Regolamento MiCA potrebbe limitare la crescita e lo sviluppo dell’industria delle cripto-attività nell’UE. Inoltre, altri ritengono che la regolamentazione potrebbe essere troppo restrittiva e rendere difficile per nuove società fintech la possibilità di svilupparsi in un contesto in cui gli oneri di compliance normativa diventeranno molto impattanti, dovendo considerare gli effetti potenziali della regolamentazione sull’industria delle cripto-attività e su altri mercati correlati. Senza contare le implicazioni legali per le aziende, start-up e le piccole imprese che operano in tale mercato.
Sarà anche sfidante vedere come il Regolamento si integrerà con le leggi e le regolamentazioni esistenti a livello nazionale e internazionale tra cui ad esempio la regolamentazione sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello europeo e internazionale.

Il ruolo del MiCA

MiCA è un pezzo significativo nell’architettura normativa del pacchetto di finanza digitale dell’UE e pone le basi normative per rendere le cripto attività parte dei principali sistemi finanziari e di pagamento in Europa. Il regolamento armonizza il quadro dell’UE con le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), attraverso l’allineamento delle definizioni e dell’ambito di applicazione, un passo considerato cruciale per affrontare il rischio di arbitraggio regolamentare.
Il Regolamento MICA è suddiviso in 9 titoli che stabiliscono:
I) Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
II) Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
III) Token collegati ad attività (ART)
IV) Token di moneta elettronica (EMT)
V) Autorizzazione e condizioni di esercizio per i fornitori di servizi connessi a cripto-attività
VI) Prevenzione degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività
VII) Autorità competenti, ABE ed ESMA
VIII) Atti delegati e atti di esecuzione
IX) Disposizioni transitorie e finali

Per chi vale il MiCA?

Il MiCA sarà applicabile alle persone fisiche e giuridiche impegnate nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-asset e nella fornitura di servizi relativi a cripto-asset all’interno dell’UE.
Il Regolamento prevede però anche delle esenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento saranno esentati dal MiCA, la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti, le banche centrali nazionali quando agiscono in qualità di autorità monetarie, liquidatori e amministratori in circostanze specifiche e i prestatori in cripto-attività che servono esclusivamente le loro società madri.

Gli esclusi

È importante evidenziare, però, come l’articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento MiCA stabilisca che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento tutte quelle tipologie di crypto-assets che siano assimilabili a strumenti finanziari ai sensi della Direttiva 2014/65/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito “Direttiva MiFID II”), depositi o depositi strutturati ai sensi della Direttiva MiFID II e alle cartolarizzazioni ai sensi del Regolamento UE 2017/2402.

... e gli inclusi

Rientrano invece nell’ambito di applicazione del Regolamento MiCA servizi tra cui: (i) l’emissione e il collocamento di determinati crypto-assets (ii) il servizio di custodia e amministrazione di crypto-assets (iii) il servizio di ricezione e trasmissione ordini e (iv) la negoziazione per conto proprio e per conto terzi di crypto-assets.
Il Regolamento prevede una serie di autorizzazioni necessarie per i prestatori di servizi in cripto-assets ed introduce inoltre specifiche disposizioni in materia di market abuse.
Secondo il Regolamento le autorità competenti in materia di cripto-attività saranno le autorità nazionali competenti (ANC), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Gran parte della responsabilità della supervisione del MiCA ricadrà in capo alle ANC.

Cosa spetta agli Stati?

Gli Stati membri devono designare le ANC responsabili dell’espletamento della funzione e dei compiti previsti dal MiCA e informare l’ABE e l’ESMA.
Il MiCA definisce i poteri e le competenze di vigilanza dell’ABE sugli emittenti di ART e EMT significativi. Prevede inoltre un comitato permanente per le cripto-attività dell’ABE e l’istituzione di collegi consultivi di vigilanza per gli emittenti di ART e EMT significativi.

In attesa della pubblicazione

Il regolamento una volta pubblicato in gazzetta ufficiale dell’Unione europea sarà applicabile 18 mesi dopo la sua entrata in vigore ossia 20 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.U.E, mentre per le disposizione relative agli E-money token e gli asset reference token sarà applicabile 12 mesi dopo.
In quanto regolamento UE con applicabilità SEE, MICA sarà (i) direttamente applicabile e (ii) in vigore nei 27 Stati membri dell’UE (insieme a Norvegia, Islanda e Liechtenstein) senza la necessità di una legislazione attuativa a livello nazionale (sebbene alcuni paesi potrebbero scegliere comunque di approvare la propria legislazione per ottimizzare l’efficacia e l’applicabilità del MICA). Il MICA stabilirà in tal modo un quadro comune e preverrà anomalie risultanti da diverse interpretazioni nazionali.

Cossa cambia dopo di MiCA

Si prevede che MiCA avrà un impatto ben oltre i confini dell’UE poiché altre giurisdizioni, inclusi gli Stati Uniti, terranno d’occhio l’approccio dell’UE alla regolamentazione delle criptovalute.
Inoltre, tutti coloro che vorranno offrire servizi all’interno dell’UE in cripto-attività o emettere cripto-attività dovranno conformarsi alle previsioni del MICA, ciò comporterà che anche le società con sede in paesi terzi - tra cui la Svizzera - dovranno conformarsi a tale normativa.
MICA introduce obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di cripto-assets su piattaforme di scambio, stabilisce requisiti di funzionamento, organizzazione e governo di tali emittenti e requisiti di autorizzazione e supervisione per i fornitori di servizi di cripto-attività e gli emittenti di stable coin (ART o EMT). Mica prevede inoltre ai sensi dei titolo VI particolari requisiti per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato relativo alle cripto-attività.

La fuzione dei nuovi parametri

Rilevanti risultano anche i parametri per determinare se un ART e EMT risultino “significativi” includendo valori soglia relativi alla base dei clienti, valore o capitalizzazione di mercato, numero o volume delle transazioni e impatto internazionale delle attività del soggetto emittente cripto-attività.
Determina inoltre disposizioni in materia di autorizzazione, condizioni operative, responsabilità e responsabilità prudenziali dei CASP nel titolo V.
Il titolo VI stabilisce i meccanismi che impediscono gli abusi di mercato in relazione alle cripto-attività.
Infine, il Titolo IX contiene disposizioni transitorie e finali che riguardano altre istituzioni dell’UE. La Commissione Europea è tenuta a presentare una relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività con particolare riguardo a quelle aree non coperte dal MiCA. I risultati saranno di interesse sia per le autorità di regolamentazione che per gli attori del settore privato.

L’adozione in Parlamento

Il MiCA rinvia i dettagli significativi sulle norme tecniche e le questioni pratiche a una fase successiva, durante il processo di adozione degli atti delegati (o delle cosiddette misure di livello 2). Con la partecipazione delle autorità di vigilanza europee competenti (EBA, ESMA e BCE) e delle ANC, le misure di livello 2 determineranno argomenti significativi, come requisiti più specifici del white paper, dettagli su autorizzazioni e licenze, obblighi di informativa sull’impatto ambientale, processi di segnalazione e dettagli sull’investimento di riserve di capitale per stablecoin.
Prevediamo che il MiCA sarà adottato dal Parlamento europeo e poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE (GU) nel secondo trimestre del 2023. In tal caso, il MiCA dovrebbe operare in tutta l’UE nel 2024.

La tassonomia di cripto-attività

Una delle principali caratteristiche del Regolamento MICA è sicuramente la tassonomia di cripto-attività che viene fornita. Il Regolamento introduce per la prima volta a livello europeo una vera e propria definizione di cripto-attività definendole come: una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Il Regolamento introduce tre sottocategorie di cripto-attività che dovrebbero essere distinte e soggette a requisiti diversi a seconda dei rischi che comportano.
La classificazione si basa sul fatto che le cripto-attività cercano di stabilizzare il loro valore facendo riferimento ad altre attività. La prima sottocategoria è costituita da cripto-attività che mirano a stabilizzare il loro valore facendo riferimento a una sola valuta ufficiale. Come la moneta elettronica, queste cripto-attività sono surrogati elettronici di monete e banconote e sono probabilmente utilizzati per effettuare pagamenti. Queste cripto-attività sono definiti "token di moneta elettronica”.
Per evitare l’elusione delle norme stabilite dalla Direttiva 2009/110/CE, qualsiasi definizione di "token di moneta elettronica" dovrebbe essere la più ampia possibile per comprendere tutti i tipi di cripto-attività che fanno riferimento a un’unica valuta ufficiale di un paese e dovrebbero essere stabilite condizioni rigorose sull’emissione di token di moneta elettronica, compreso l’obbligo che tali token di moneta elettronica siano emessi da un ente creditizio o da un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi della Direttiva 2009/110/CE.

Che cosa sono le cripto attività

Il Regolamento introduce quindi le seguenti definizioni di cripto attività, stabilendo:
token collegati ad attività o “asset-reference token” (ART) come un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;
token di moneta elettronica o “e-money token” (EMT) come un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale;
cripto-attività diverse dagli asset reference token o dagli e-money token: il regolamento individua anche un’altra categoria di cripto-attività ossia i token che non sono nè ART nè EMT (come, ad esempio, gli utility token), andando a regolamentare anche tali cripto-attività.

Il significato

Questa scelta etimologica effettuata da parte del legislatore dimostra come il Regolamento MICA voglia cercare di restare il più ampio possibile facendo rientrare nel suo campo di applicazione anche le ulteriori innovazioni che verranno sviluppate e nasceranno nel settore blockchain. Infatti, come previsto ai sensi del considerando 8, il Regolamento MiCA indica che qualsiasi legislazione adottata nel campo delle cripto-attività dovrebbe essere specifica, a prova di futuro e in grado di tenere il passo con l’innovazione e gli sviluppi tecnologici, oltre a fondarsi su un approccio basato sugli incentivi. I ’cripto-assest’ e la ’distributed ledger technology’ dovrebbero quindi essere definiti nel modo più ampio possibile, per catturare tutti i tipi di cripto-attività che attualmente non rientrano nell’ambito della legislazione dell’Unione sui servizi finanziari. Conferma di ciò si evince anche dal considerando numero 9 del regolamento che prevede che: “la terza sottocategoria è costituita da tutti gli altri crypto-asset che non sono ’asset-referenced tokens’ o ’e-money tokens’, che coprono un’ampia varietà di crypto-asset, compresi gli utility token”.
-  utility token un tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT.

Il Regolamento prevede inoltre che le attività digitali che sono accettate solo dall’emittente o dall’offerente, essendo tecnicamente impossibile trasferirle direttamente ad altri titolari, sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Esempi di tali attività sono alcuni programmi di fidelizzazione, in cui i punti fedeltà possono essere scambiati per ottenere vantaggi solo con l’emittente o l’offerente di tali punti.

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