Concorrenza sleale: in cosa consiste e come è normata in Svizzera

Claudia Mustillo

6 Maggio 2021 - 11:09

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Cosa intendiamo quando parliamo di concorrenza sleale? Quali sono le fattispecie normate e riconosciute dalla legge federale contro la concorrenza sleale? Come si può presentare un reclamo?

Quando parliamo di concorrenza sleale ci riferiamo a tutte quelle fattispecie che indicano una concorrenza, per l’appunto, “disonesta” e che sono tipizzate dal legislatore. In particolare in Svizzera la concorrenza sleale è normata dalla legge federale 19.12.1986 contro la concorrenza sleale (LCSI).

In cosa consiste la concorrenza sleale?

Il principio che sta alla base della legge federale contro la concorrenza sleale si trova nell’articolo 2 della legge che sancisce:

è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altri­menti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

Quindi secondo la legge agisce in mondo sleale colui che:

  • denigra altri, le sue merci, le sue opere o le prestazioni con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive.
  • chi fornisce ai clienti - consumatori informazioni inesatte o fallaci sulla propria ditta, le merci, prestazioni o prezzi e con queste indicazioni favorisce terzi nella concorrenza.
  • chi si avvale di misure per generare confusione con merci, opere o prestazioni.
  • colui che paragona in modo inesatto, fallace o inutilmente lesivo la propria persone, le le merci e le prestazioni con quelle degli altri. Anche la pubblicità comparativa è una forma di concorrenza sleale.

L’elenco non è esaustivo di tutte le fattispecie previste dalla legge contro la concorrenza, per maggiori informazioni si rimanda alla lettura del testo di legge.

La legge federale contro la concorrenza sleale vuole proteggere la buonafede nei rapporti commerciali nonché tutte quelle pratiche commerciali leali. La protezione, per la concorrenza sleale, si estende a tutti gli operatori di mercato e alle loro organizzazioni, in particolare anche ai consumatori, che molto spesso sono i primi danneggiati e le prime vittime dei comportamenti “disonesti”.

Come presentare un reclamo?

Online è possibile presentare il reclamo per telefonate pubblicitarie quando queste vengono effettuate anche se il numero di telefono non è presente nell’elenco telefonico oppure è presente con l’asterisco. In questo modo la SECO potrà raccogliere i reclami senza che i singoli consumatori debbano sporgere denuncia per conto loro.

Per tutte le altre pratiche sleali, invece, è disponibile un modulo in PDF di reclamo da compilare e inviare all’indirizzo mail specifico della SECO. Si ricorda che le pratiche commerciali sleali devono essere documentate il più possibile; se ci sono prove che attestano l’illecito è necessario inviare il materiale originale.

La Confederazione può agire contro la concorrenza sleale?

Con la modifica della legge LCSI entrata in vigore il 1° aprile 2012 la Confederazione può proporre un’azione legale se ritiene necessario tutelare l’interesse pubblico.

In particolare se:

  • c’è una minaccia o viene lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le persone che sono colpite nei loro interessi economici risiedono all’estero;
  • se vengono minacciati o lesi gli interessi di molti, o di un gruppo di persone appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

La Confederazione, invece, non può far valere il diritto al risarcimento o alla riparazione né per sé né per le vittime di pratiche commerciali sleali e non può procedere in nome e per conto di chi ha perso denaro a causa di pratiche commerciali sleali per chiedere la restituzione.

Per maggiori informazioni sulla materia si rimanda al sito della Segreteria di Stato.

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